Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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− Azione di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse
L'avamprogetto prevede una nuova disposizione sull'azione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 678; si veda il n. 3.1.26). A fianco dei membri del consiglio d'amministrazione, tra i possibili convenuti figurano ora anche i membri della direzione. Anche i creditori, oltre agli azionisti, potranno inoltre proporre l'azione di restituzione. La restituzione delle prestazioni che non consistono in dividendi, tantièmes, quote di utili o interessi per il periodo di avviamento non è più subordinata alla condizione che tali prestazioni risultino sproporzionate alla luce della situazione economica della società: è infatti sufficiente l'esistenza di una sproporzione tra la prestazione e la controprestazione. L'avamprogetto porta inoltre a 10 anni il termine di prescrizione dell'azione.
2.2.4 Pubblicazione di informazioni da parte del registro di commercio
L'utilizzo di Internet agevola in modo rilevante la consultazione dei dati del registro di commercio da parte degli azionisti e dei terzi. Nell'interesse del governo societario, l'avamprogetto propone le seguenti misure volte ad accrescere la trasparenza dei fatti rilevanti per l'impresa:
− tutte le iscrizioni del registro e lo statuto potranno essere richiamati gratuitamente,
per via elettronica, dal sito Internet del registro di commercio (art. 928 cpv. 2; si veda il n. 3.8.1);
− le società quotate in borsa saranno tenute a trasmettere all'ufficio del registro di
commercio la relazione sulla gestione e la relazione di revisione. Anche tali relazioni saranno pubblicate nel sito del registro di commercio (art. 958d cpv. 3; si veda il
n. 3.10.3).
− sarà permesso effettuare ricerche nelle pubblicazioni elettroniche del registro di
commercio in base a criteri specifici49, in particolare in base al nome di una persona determinata (art. 928 cpv. 4; si veda il n. 3.8.1). Da sempre si presume che le iscrizioni del registro di commercio siano note al pubblico (art. 933 cpv. 1 CO), ma è solo grazie alle nuove opzioni di ricerca offerte dalla banca dati informatizzata su scala nazionale (Zefix50) che è possibile procurarsi in modo efficiente le necessarie informazioni derivanti dalle iscrizioni.
2.2.5 Rappresentanza istituzionale degli azionisti
Buona parte degli azionisti delle società quotate in borsa non prende parte all'assemblea generale, rischiando di pregiudicarne il processo decisionale in merito a questioni fondamentali (cfr. art. 698 CO). Una regolamentazione adeguata della rappresentanza
49 Taluni Cantoni offrono già tale possibilità.
50 Indice centrale delle ditte dell'Ufficio federale del registro di commercio: http://www.zefix.ch.