Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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spettantigli. Vi sono lacune in particolare nella protezione giuridica degli azionisti (in particolare quelli minoritari) che non sono coinvolti nella gestione societaria, in quanto secondo la dottrina dominante il diritto vigente non riconosce loro il diritto a essere informati sulle retribuzioni percepite dal consiglio d'amministrazione. Proprio nelle piccole e medie imprese, tuttavia, il versamento di retribuzioni sproporzionate può compromettere in misura considerevole i diritti di proprietà degli azionisti di minoranza. La conoscenza dell'ammontare delle retribuzioni, inoltre, è spesso il presupposto dell'esercizio di vari diritti di protezione degli azionisti, come ad esempio l'azione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 67844; si veda il n. 3.1.26), l'azione di responsabilità (art. 754 CO) e il diritto di chiedere l'istituzione di una verifica speciale (ora denominata «esame speciale», art. 697; si veda il n. 3.1.34). La posizione dei singoli azionisti è resa ancora più difficile dal fatto che non vi è quasi mercato per le partecipazioni minoritarie a società non quotate in borsa: è perciò pressoché impossibile alienare le azioni a condizioni eque.
Per meglio tutelare la posizione giuridica degli azionisti, occorre accrescere la trasparenza delle retribuzioni anche nelle società non quotate in borsa, tenendo conto tuttavia del fatto che tali società hanno un bisogno di riservatezza maggiore di quello delle società che fanno capo al mercato dei capitali. Le imprese non sono pertanto tenute a rendere note le retribuzioni nell'allegato della relazione sulla gestione. L'avamprogetto riconosce nondimeno agli azionisti un diritto specifico a essere informati, in virtù del quale possono esigere dal consiglio d'amministrazione che fornisca loro ragguagli in merito all'ammontare delle retribuzioni (art. 697quinquies; si veda il n. 3.1.33). Spetta al consiglio d'amministrazione decidere in che modo intende fornire tali informazioni (risposta scritta alla sola persona che ne faccia richiesta, circolare agli azionisti, comunicazione nell'ambito dell'assemblea generale o pubblicazione nella relazione sulla gestione).
Nelle società non quotate in borsa le retribuzioni vengono rese note ai soli azionisti, mentre in quelle quotate le retribuzioni dei singoli membri del consiglio d'amministrazione e della direzione sono pubblicate nella relazione sulla gestione e chiunque può dunque prenderne visione45. Nelle società anonime non quotate, dunque, la trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai singoli membri del consiglio d'amministrazione ingerisce nella sfera privata di detti membri in misura minore di quanto non accada nelle società quotate. L'avamprogetto prevede pertanto che, come le società quotate, anche quelle non quotate debbano rendere noti gli importi percepiti dai singoli membri del consiglio d'amministrazione.
La regola applicabile alle società anonime quotate in borsa si applicherà inoltre anche alle società cooperative con oltre 2000 soci (art. 857 cpv. 2; si veda il n. 3.7.1).
44 Se l'articolo viene indicato senza precisare la legge cui appartiene, si intende fare riferimento al presente avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile.
45 A differenza di quanto accade nelle società quotate in borsa, la relazione sulla gestione delle società non quotate non deve essere obbligatoriamente pubblicata (si veda l'art. 958d, n. 3.10.3).