Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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contestati, tale possibilità è esclusa se il credito in questione è destinato a compensare l'obbligo di liberazione esistente nei confronti della società. In caso di compensazione con un credito giuridicamente inesistente, il capitale azionario non verrebbe liberato, con la conseguenza che l'importo in questione dovrebbe essere versato in un secondo tempo. Ciò risulta indirettamente dagli articoli 635 numero 2 e 652e numero 3 CO, i quali prescrivono che i promotori o il consiglio d'amministrazione sono tenuti a presentare una relazione scritta che dia ragguagli sull'esistenza e la compensabilità del debito.

L'articolo 634a capoverso 3 prevede che debbano essere iscritti nel registro di commercio non solo il conferimento in natura, ma anche la liberazione per compensazione. La disparità di trattamento tra conferimento in natura e liberazione per compensazione non ha infatti ragione d'essere. Benché i terzi possano venire a conoscenza dell'oggetto della compensazione prendendo visione della documentazione inoltrata al registro di commercio (vale a dire la relazione sulla costituzione o quella sull'aumento di capitale), l'iscrizione nel registro di commercio accoglie nondimeno una vecchia richiesta della dottrina e accresce la trasparenza a beneficio dei creditori e degli investitori. L'iscrizione non rappresenta inoltre un onere supplementare per la società, che è comunque tenuta a trasmettere al registro di commercio i documenti giustificativi necessari in caso di costituzione o di aumento del capitale. Se non è stata iscritta nel registro di commercio, la liberazione per compensazione non è giuridicamente valida.

L'articolo 642 capoverso 1 (vantaggi speciali) corrisponde al vigente articolo 628 capoverso 3 CO. Il capoverso 2 ricalca la norma di cui all'articolo 641 numero 6, secondo cui i vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

3.1.5 Art. 636: Assunzione di beni

L'articolo 636 capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all'articolo 628 capoverso 2 D CO, nella versione adottata nell'ambito del dibattito parlamentare sulla revisione della Sagl105 (si veda il n. 1.2). Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, secondo l'avamprogetto, lo statuto non deve più contenere disposizioni sui conferimenti in natura e le assunzioni di beni. Se la società assume o si propone di assumere beni da azionisti o da persone loro vicine, tale circostanza deve essere notificata per iscrizione all'Ufficio del registro di commercio. Non è per contro necessaria una relativa disposizione statutaria. Diversamente da quanto afferma una decisione del Tribunale federale106, la finalità perseguita dal negozio giuridico è irrilevante quando si tratta di stabilire se quest'ultimo costituisca un'assunzione di beni.

105 Si veda il messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 19 dicembre 2001, FF 2002 2841.

106 Si veda la DTF 128 III 178.