Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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All'atto pratico accade di continuo che un'impresa notifichi l'acquisto di valori patrimoniali qualificandolo come assunzione di beni, benché i valori in questione non possano essere oggetto di un conferimento in natura (si pensi ad es. ai nomi di dominio di Internet). Secondo la giurisprudenza attuale, codificata dall'articolo 636 capoverso 2, può essere assunto unicamente un bene che può essere oggetto di un conferimento in natura107. I negozi giuridici che non adempiono a tali condizioni non possono pertanto essere iscritti nel registro di commercio quali assunzioni di beni. Onde tenere conto del desiderio delle società di comunicare l'acquisto di tali oggetti per motivi di trasparenza, taluni uffici del registro iscrivono questo tipo di operazioni nella rubrica «osservazioni». Il capoverso 3 offre ora alle società la possibilità di rendere pubblici tali negozi facendoli iscrivere nel registro di commercio. Il consiglio d'amministrazione o altri organi sociali non rispondono tuttavia della mancata iscrizione dell'acquisto di valori patrimoniali che non possono essere oggetto di un'assunzione di beni o di un conferimento in natura.
3.1.6 Art. 642: Vantaggi speciali
In merito si veda il numero 3.1.4.
3.1.7 Art. 650, 652, 652a: Aumento ordinario del capitale
L'attuale procedura ordinaria di aumento del capitale è in linea di massima mantenuta, eccezion fatta per adeguamenti minori resi necessari dalle modifiche apportate in altri settori. Vengono inoltre eliminati taluni punti deboli della normativa vigente.
La soppressione delle azioni al portatore rende necessario un adeguamento formale degli articoli 650 capoverso 2 numeri 2 e 9 nonché 652a capoverso 1 numero 2.
Come previsto dal diritto vigente, la deliberazione di aumento del capitale deve menzionare espressamente la specie dei conferimenti (art. 650 cpv. 2 n. 4): va in particolare indicata anche una liberazione mediante capitale proprio (emissione di azioni gratuite). Il capoverso 2 numero 6, inoltre, menziona ora espressamente la liberazione per compensazione (si veda il n. 3.1.4).
Un'altra modifica è correlata all'introduzione della forbice di capitale (si vedano i n. 2.3.2 e 3.1.18). Le relative disposizioni statutarie devono infatti figurare nel prospetto d'emissione (art. 652a cpv. 1 n. 3).
Il diritto vigente concede al consiglio d'amministrazione tre mesi di tempo per attuare l'aumento ordinario del capitale (art. 650 cpv. 1 CO). All'atto pratico tale termine si è spesso rivelato troppo breve. Soprattutto le società quotate in borsa richiedono più tempo per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni. Il capoverso 3 prevede pertan-
107 A seguito di un accurato esame, si è deciso di non prevedere criteri distinti per il conferimento in natura e l'assunzione di beni. L'estensione della nozione di assunzione di beni sfocerebbe infatti in complessi problemi di delimitazione tra i beni che possono essere oggetto di un'assunzione e quelli che non possono esserlo.