Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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to un termine di sei mesi, il quale può essere abbreviato dall'assemblea generale nell'ambito della deliberazione di aumento. La disposizione in questione precisa inoltre che il termine decorre a partire dalla deliberazione dell'assemblea generale. Diversamente da quanto stabilisce l'attuale capoverso 3, il termine è ritenuto osservato se il consiglio d'amministrazione notifica per iscrizione all'Ufficio del registro di commercio, nella debita forma, l'aumento di capitale. Ciò significa che la notificazione e i necessari documenti giustificativi devono essere conformi ai requisiti legali e devono pervenire all'Ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale (art. 931a cpv. 3; si veda il n. 3.8.4). È per contro irrilevante il momento in cui l'aumento di capitale viene iscritto nel registro o pubblicato nel FUSC. Una volta trasmessa la notificazione, spetta all'ufficiale del registro fare in modo che l'aumento venga iscritto con la massima sollecitudine (art. 19 cpv. 2 dell'ordinanza sul registro di commercio [ORC]108). Se l'Ufficio deve far fronte a un'ingente mole di lavoro, l'iscrizione dell'aumento può tuttavia subire dei ritardi. Ciò non deve però andare a detrimento del consiglio d'amministrazione o della società. Se il termine non viene rispettato, la deliberazione decade ex tunc.
Viene portato a sei mesi anche il termine di tre mesi previsto per la scheda di sottoscrizione (art. 652 cpv. 3 CO).
3.1.8 Art. 651 e 651a: Aumento autorizzato del capitale
L'introduzione della forbice di capitale (variante I) permette di sopprimere l'istituto dell'aumento autorizzato di capitale. La coesistenza dell'aumento ordinario, condizionale e autorizzato con la riduzione ordinaria e la forbice di capitale non farebbe che rendere confusa e complessa la normativa concernente le procedura di modifica del capitale, senza che la prassi possa trarne giovamento alcuno (si veda il n. 2.3.3)109.
3.1.9 Art. 652 und art. 652a: Sottoscrizione delle azioni e prospetto d'emissione
Si veda in merito il numero 3.1.7.
3.1.10 Art. 652b: Diritto d'opzione
L'avamprogetto disciplina il diritto d'opzione nell'ambito della cosiddetta assunzione definitiva di titoli, in cui l'assuntore definitivo (di norma una banca) si impegna per con-
108 Ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio (ORC); RS 221.411.
109 La variante II (aumento autorizzato / riduzione autorizzata) prevede che le disposizioni relative vengano spostate più avanti e che i due articoli vengano parimenti abrogati (art. 652i segg.; si vedano i n. 3.16 segg.).