Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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tratto a sottoscrivere tutte le azioni emesse nel contesto di un aumento di capitale, per offrirne quindi l'acquisto agli azionisti o a terzi.

L'articolo 652b capoverso 2 stabilisce che in caso di assunzione definitiva il diritto d'opzione è ritenuto salvaguardato se l'assuntore è un istituto sottostante alla legge sulle banche e le azioni vengono offerte agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore (contratto a favore di terzi propriamente detto). L'assunzione definitiva non ha in definitiva ripercussione alcuna sul diritto d'opzione: si tratta piuttosto di una delle modalità con cui tale diritto viene riconosciuto. Le norme sulla limitazione e la soppressione del diritto d'opzione non sono quindi applicabili. La questione se ciascuna assunzione definitiva comporti una limitazione del diritto d'opzione, controversa nella dottrina e nella giurisprudenza, viene dunque risolta dal diritto positivo.

Se l'assuntore non è tuttavia una banca, occorre osservare le norme sulla soppressione del diritto d'opzione. L'assunzione deve ad esempio essere avallata dall'assemblea generale con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 704 capoverso 1 numero 3.

Se la banca non onora i suoi impegni contrattuali e non offre le azioni agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore, bensì le aliena a terzi, il negozio giuridico concluso con questi ultimi è nullo. In questo caso la protezione della buona fede prevista dal diritto dei titoli di credito deve cedere il passo ai diritti degli azionisti. I soci danneggiati possono intentare azione contro le banche per ottenere la consegna delle azioni e la banca è tenuta ad esigerne la restituzione dai terzi. Per motivi inerenti alla certezza del diritto, l'aumento di capitale e la sottoscrizione delle azioni ad opera dell'assuntore restano nondimeno validi. Se un azionista rinuncia però a esercitare il suo diritto d'opzione, l'assuntore può alienare lecitamente a terzi le azioni spettanti all'azionista in questione.

La modifica prevista al capoverso 4 è dovuta alla soppressione delle azioni al portatore ed è meramente di natura terminologica (si veda il n. 2.3.5).

Il capoverso 5 si propone in particolare di tutelare i titolari di partecipazioni minoritarie. L'aumento di capitale non deve essere utilizzato allo scopo di indebolire ulteriormente la posizione di tali soci. Sarebbe ad esempio illecito attuare deliberatamente l'aumento di capitale in un momento in cui l'azionista di minoranza non è in grado di esercitare il diritto d'opzione poiché versa in difficoltà finanziarie e non dispone dei fondi necessari a liberare le azioni.

Il capoverso 6 prevede che il prezzo d'emissione delle azioni possa essere notevolmente inferiore al loro valore reale110 soltanto se il diritto d'opzione è negoziabile al suo valore reale. Questo capoverso fa riferimento ai casi in cui l'azionista non può o non vuole esercitare il diritto d'opzione ma tale diritto non può essere negoziato a condizioni adeguate. Sarebbe pertanto abusivo fissare un prezzo d'emissione modesto sapendo

110 La nozione di «valore reale» è una nozione indeterminata utilizzata ad es. dal CO e dalla legge sulla fusione (si vedano p. es. l'art. 670 cpv. 1 CO e l'art. 7 cpv. 2 LFus).