Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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essergli eventualmente ascritta soltanto una colpa leggera. In linea di principio, la parte lesa può tuttavia esigere il risarcimento della totalità del danno da ciascuno dei responsabili. Nonostante la revisione del 1991 abbia permesso al giudice di differenziare la responsabilità solidale in funzione della colpa e delle circostanze (art. 759 in combinato disposto con l'art. 43 cpv. 1 CO), tale regola è risultata essere di difficile comprensione e troppo poco concreta. Sinora non è stata infatti pronunciata una sola sentenza relativa alla cosiddetta «solidarietà differenziata». Spesso la parte lesa fa causa in primo luogo all'ufficio di revisione, poiché nella maggior parte dei casi garantisce una solvibilità maggiore di quella dei membri del consiglio d'amministrazione. L'ufficio di revisione resta poi «a mani vuote» anche se si avvale del diritto di regresso, in quanto gli altri responsabili non dispongono di risorse patrimoniali adeguate.
Per ovvi motivi commerciali, spesso le società di revisione si vedono costrette a concludere una transazione benché la loro responsabilità non sia affatto certa, allo scopo di evitare un processo e i tempi lunghi che comporta. Poiché le società di revisione incontrano difficoltà sempre maggiori nell'assicurarsi contro i rischi derivanti dalla loro responsabilità legale, le azioni di risarcimento possono mettere in pericolo l'esistenza stessa dell'impresa, benché le sia imputabile unicamente una colpa lieve.
Come altri Paesi europei (tra cui Germania e Austria), l'avamprogetto prevede pertanto che, in caso di colpa leggera, la responsabilità solidale delle persone incaricate della revisione sia limitata da un tetto massimo (art. 759 cpv. 1bis), il cui importo varia in funzione del fatto che la revisione riguardi normali società non quotate oppure società quotate o società di una certa importanza economica di cui all'articolo 727 D CO (disegno sull'obbligo di revisione159; si veda il n. 2.2.8).
Tale disparità di trattamento è giustificata dal fatto che la revisione di società quotate o società non quotate di una certa importanza economica può originare danni di entità maggiore di quelli delle altre società anonime. Per la revisione di grandi imprese, l'ufficio di revisione risponde fino a un importo massimo di 25 milioni di franchi. Tale importo è leggermente superiore a quello previsto da altri Stati europei (ad es. gli 8 milioni di euro previsti in Germania). Per le piccole e medie imprese è stato invece previsto un tetto massimo di 10 milioni di franchi.
159 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545.