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Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 9 pagine

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Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonche l’impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza)

del ... Disegno del 3.10.2005

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27a capoverso 2 e 159a della legge del 29 aprile 19981

sull’agricoltura (LAgr);

visti gli articoli 16 capoverso 2, 17 capoversi 1 e 4 nonché 20 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alla coltivazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate e all’impiego del relativo raccolto nell’agricoltura, nell’orticoltura esercitata a titolo professionale e negli orti domestici.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende:

a. Materiale di moltiplicazione: sementi, materiale vegetale, marze, portainnesti e altre parti di pianta, compreso il materiale ottenuto in vitro, che sono destinati alla moltiplicazione, alla semina, all’impianto o al reimpianto;

b. Raccolto: prodotti del raccolto e sottoprodotti del raccolto, ottenuti dalla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione.

c. Impiego: qualsiasi attività, segnatamente la coltivazione, l’utilizzo, la lavorazione, la moltiplicazione, la trasformazione, la messa in commercio, il deposito, il trasporto e lo smaltimento.

1 RS 910.1

2 RS 814.91

2005–2150