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Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 9 pagine

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geneticamente modificati, o, laddove non ve ne fossero, l’identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.

3 Le istruzioni ai sensi del capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all’acquirente ad ogni fase successiva della messa in commercio.

4 Chiunque mette in commercio il raccolto di piante geneticamente modificate deve tenere un registo contenente:

a. nome e indirizzo del fornitore del materiale di moltiplicazione,

b. nome e indirizzo degli acquirenti di ciascuna partita di raccolto, e

c. tipo e quantità della partita di raccolto.

5 I documenti di cui ai capoversi 1 e 3 vanno conservati per almeno 5 anni e, su richiesta, presentati alle autorità d’esecuzione cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.

6 I capoversi 1-4 non si applicano al materiale giusta l’articolo 7 capoverso 2.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione

1 I Cantoni controllano l’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

2 Essi provvedono affinché i controlli giusta la presente ordinanza siano integrati con quelli previsti ai sensi dell’ordinanza del …9 concernente la produzione primaria.

3Essi possono coinvolgere nell’esecuzione organizzazioni accreditate che assicurano un controllo adeguato e indipendente; l’attività di controllo delle organizzazioni coinvolte viene verificata a campione dal Cantone.

4 L’Ufficio federale dell’agricoltura vigila sull’esecuzione delle prescrizioni della presente ordinanza nei Cantoni. Trasmette ai Cantoni le informazioni sugli acquirenti finali del materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.

5 Esso pubblica le indicazioni sul tipo e sulla quantità di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate che viene coltivato.

Art. 10 Modifica del diritto previgente

Il diritto previgente viene modificato secondo la versione qui annessa.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

... In nome del Consiglio federale svizzero:

9 RS.....