Progetto
Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
l’articolo 9b. L’Ufficio federale può richiedere studi supplementari. Qualsiasi modifica delle istruzioni ed informazioni va immediatamente notificata all’Ufficio federale.
5 L’Ufficio federale, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti, esamina la plausibilità delle istruzioni ed informazioni per gli acquirenti nel quadro della procedura d’autorizzazione stabilita ai sensi dell’articolo 9b. Esso può richiedere la modifica delle istruzioni.
6 Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare continuamente se le istruzioni ed informazioni sono conformi alle disposizioni dei capoversi 2 e 3. Se constata che le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 non sono sufficientemente osservate, deve adottare misure correttive e notificarle all’Ufficio federale.
7 L’Ufficio federale può richiedere un rapporto annuale sui risultati della verifica.
Art. 14 cpv. 5-11 (nuovo)
5 Chiunque commercializza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate è tenuto a garantire che le istruzioni ed informazioni sono state trasmesse all’acquirente finale e che è disponibile la conferma scritta da parte di quest’ultimo giusta il capoverso 9.
6 Chiunque commercializza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate deve tenere un registro contenente:
a. nome e indirizzo del fornitore,
b. nome e indirizzo degli acquirenti, e
c. tipo, varietà, numero di partita e designazione del materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.
7 La designazione giusta il capoverso 6 lettera c deve avvenire utilizzando gli identificatori unici di cui all’allegato del Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 200413che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, o, laddove non ve ne fossero, l’identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.
8 Le registrazioni di cui al capoverso 6 vanno tenute per ogni fase successiva della commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.
9 In caso di consegna ad un’azienda agricola di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate assoggettato all’obbligo di caratterizzazione, il titolare dell’azienda deve confermare per iscritto di aver preso atto delle istruzioni ed informazioni giusta l’articolo 9c capoversi 1-3.
10 Chiunque importa o commercializza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate deve comunicare all’Ufficio federale le istruzioni di cui al
13 GU n. L 10 del 16 gennaio 2004, pag. 5