Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 7 pagine

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EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’ECONOMIA

DEPARTAMENT FEDERAL DA L’ECONOMIA

Commento alla

Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l’impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza)

Audizione

1. Situazione iniziale

Con la legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica, il Parlamento ha creato le basi legali per la messa in commercio di piante geneticamente modificate sotto forma di sementi o materiale vegetale di moltiplicazione. Il 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha messo in vigore queste basi legali. La procedura d’autorizzazione necessaria per la commercializzazione di piante geneticamente modificate è già disciplinata dall’ordinanza sulle sementi. Finora non sono mai state presentate richieste per la coltivazione di piante geneticamente modificate né è mai stata rilasciata un’autorizzazione a tal proposito. La legge sull’ingegneria genetica prescrive, in linea di principio, che in caso di coltivazione di piante geneticamente modificate devono essere garantite la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati (OGM) e la libera scelta dei consumatori. Pertanto le condizioni necessarie per poter osservare tali prescrizioni vanno stabilite prima che in Svizzera si dia il via alla coltivazione di piante geneticamente modificate.

Il disegno dell’ordinanza sulla coesistenza concretizza i requisiti per la coltivazione di piante geneticamente modificate e per l’impiego del relativo raccolto nell’azienda agricola. In tal modo vengono garantite la protezione della produzione senza OGM e la libera scelta dei consumatori. Le condizioni per la messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate vengono precisate mediante la modifica dell’ordinanza sulle sementi (RS 916.151). La nuova ordinanza sulla coesistenza mira a disciplinare l’impiego di piante geneticamente modificate e il relativo raccolto. Gli ambiti che sono chiaramente disciplinati nella legge sull’ingegneria genetica, come ad esempio la responsabilità civile e le disposizioni penali, non sono ulteriormente precisati.

La valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate rispetto all’uomo, agli animali e all’ambiente è già disciplinata in diverse ordinanze e quindi questi aspetti non vengono ripresi nell’ordinanza sulla coesistenza. Tra l’altro, prima della coltivazione, nel quadro dell’autorizzazione per l’impiego quali derrate alimentari e alimenti per animali, devono essere valutati in maniera esaustiva tutti gli aspetti di un OGM onde poter garantire la sicurezza e la salute dell’uomo e degli animali. Nell’ambito della procedura di autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate vengono presi in esame essenzialmente gli aspetti legati all’ambiente. Le misure di coesistenza si applicheranno soltanto alle piante geneticamente modificate valutate sicure.

2. Rapporto con il diritto vigente

L’ordinanza sulla coesistenza e gli adeguamenti dell’ordinanza sulle sementi rappresentano una concretizzazione delle leggi sull’agricoltura e sull’ingegneria genetica. Le competenze in materia sono state affidate al Consiglio federale con l’entrata in vigore della legge sull’ingegneria genetica.