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Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 9 pagine
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2Vanno osservate le istruzioni del responsabile della commercializzazione concernenti la separazione del flusso delle merci giusta l’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle sementi.
Art. 6 Documentazione
1Chiunque impiega il materiale di moltiplicazione e il raccolto di piante geneticamente modificate è tenuto a documentare per iscritto le istruzioni del responsabile della commercializzazione giusta l’articolo 4 nonché i provvedimenti per la separazione del flusso delle merci giusta l’articolo 5.
2 I documenti, su richiesta, vanno presentati alle autorità d’esecuzione cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.
Art. 7 Caratterizzazione per la messa in commercio
1 Per la caratterizzazione per la messa in commercio dei raccolti della coltivazione di piante geneticamente modificate, sulla bolla di consegna o su un’etichetta, va riportata l’indicazione “ottenuto da X geneticamente modificato” o “ottenuto da X modificato geneticamente”.
2 È esentato dall’obbligo di caratterizzazione il raccolto che contiene tracce
involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o che è stato
involontariamente prodotto a partire da simili organismi, se
a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e
b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.
3 Sono salve le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali.
Art. 8 Obbligo di informazione e di documentazione
1 Chiunque mette in commercio il raccolto di piante geneticamente modificate è tenuto a riportare per iscritto sulla bolla di consegna almeno le seguenti indicazioni:
a. il prodotto è costituito, contiene o è stato prodotto a partire da organismi geneticamente modificati,
b. la designazione degli organismi geneticamente modificati contenuti nel raccolto, e
c. il nome e l’indirizzo del fornitore e dell’acquirente del raccolto.
2 L’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera b deve avvenire utilizzando gli identificatori unici di cui all’allegato del Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 20048che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi
7 RS 916.151
8 GU n. L 10 del 16 gennaio 2004, pag. 5