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Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 9 pagine
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Allegato
(art. 10)
Modifica del diritto previgente
L’ordinanza sottocitata viene modificata come segue:
Ordinanza del 7 dicembre 199810 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sulle sementi)
Ingresso
visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 199811 sull’agricoltura (LAgr); visto
l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200312 sull’ingegneria genetica (LIG),
Art. 9c (nuovo) Istruzioni per l’impiego di varietà geneticamente modificate
1 Chiunque, giusta l’articolo 9a, necessita di un’autorizzazione per la messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, deve fornire istruzioni ed informazioni all’acquirente giusta l’allegato 1.
2 Le istruzioni e le informazioni devono in particolare assicurare che:
a. la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati su superfici limitrofe non viene pregiudicata, e
b. sono stati definiti provvedimenti per la separazione del flusso delle merci per l’impiego di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate per evitare che esso si mescoli in modo indesiderato con materiale che non è stato modificato geneticamente.
3 Le istruzioni devono contenere in particolare misure intese a rendere minima l’ibridazione specifica della coltura nelle piante dello stesso tipo coltivate in superfici limitrofe, affinché le tracce inevitabili di organismi geneticamente modificati nel raccolto lungo i bordi delle particelle limitrofe non superi lo 0.5 per cento. A tal fine va definita in particolare una distanza d’isolamento descrivendone l’applicazione. La distanza d’isolamento è una distanza definita da osservare tra il bordo della superficie, coltivata con materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, e il bordo della superficie limitrofa di un altro gestore, la quale è coltivabile. In linea di principio la distanza d’isolamento deve essere assicurata all’interno della superficie aziendale del gestore che coltiva materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Sono possibili eccezioni previo consenso scritto del gestore di superfici limitrofe.
4 Le istruzioni ed informazioni vanno corredate di studi scientifici e sottoposte all’Ufficio federale unitamente alla documentazione relativa alla domanda giusta
10 RS 916.151
11 RS 910.1
12 RS 814.91