Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 7 pagine

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L’Ufficio federale garantisce la supervisione sull’esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza sulla coesistenza. Esso trasmette ai Cantoni le informazioni che riceve nel quadro della messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Inoltre, può pubblicare indicazioni d’interesse generale sul tipo e sulla quantità di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.

Articolo 10 Modifiche del diritto previgente

Tutte le disposizioni relative all’importazione e alla messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate sono contenute nell’ordinanza sulle sementi. Ciò riguarda in particolare l’applicazione delle istruzioni del titolare dell’autorizzazione giusta l’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica.

Modifica dell’ordinanza sulle sementi

Nell’ordinanza sulle sementi vanno disciplinati tutti gli aspetti necessari al fine della commercializzazione di sementi in Svizzera. Accanto alle esigenze esistenti, che vengono precisate per il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, sono stati aggiunti un nuovo articolo 9c e il relativo allegato 1 sulle istruzioni dei fabbricanti e degli importatori.

Le disposizioni dell’ordinanza sulle sementi e dell’ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RS 916.151.1) assicurano già un’elevata purezza varietale. Queste disposizioni, armonizzate a livello internazionale (schemi delle sementi OCSE) sono applicate dai Paesi industrializzati e sono elencate nella seguente tabella.

In virtù dell’articolo 14a dell’ordinanza sulle sementi, oggigiorno nelle sementi convenzionali viene tollerata una percentuale massima di materiale geneticamente modificato pari allo 0.5 per cento, se la purezza varietale minima è inferiore al 99,5 per cento ed i relativi OGM sono autorizzati quali derrate alimentari e alimenti per animali. Se, tuttavia, le esigenze menzionate nella tabella in materia di purezza varietale per le sementi certificate consentono una percentuale inferiore allo 0.5 per cento di piante non conformi, questa tolleranza si applica anche alle impurità costituite da OGM. Per il granturco, la tolleranza effettiva per le impurità costituite da OGM nelle sementi è dello 0.2 per cento, mentre per la colza e il frumento di 1a riproduzione è dello 0.3 per cento. Soia e frumento sono specie autogame. Ne consegue che nella produzione di sementi certificate di soia e frumento di 2a riproduzione è tollerata una percentuale di piante non conformi pari all’1 per cento per l'adempimento dei criteri di purezza varietale. Per queste specie è consentita una percentuale massima di impurità costituite da OGM pari allo 0.5 per cento.

Tabella: Esigenze in materia di purezza varietale per le sementi certificate

Specie Proprietà Sementi Piante non conformi in %

Granturco Linee inbred Sementi certificate 0.2

Ibridi semplici Sementi certificate 0.2

Frumento Sementi certificate, 1a riproduzione 0.3

Sementi certificate, 2a riproduzione 1.0

Colza Sementi certificate 0.3

Soia Sementi certificate 1.0

Finora la Comunità europea non ha definito alcun valore rispetto alla percentuale di sementi geneticamente modificate nelle sementi convenzionali. Sulla base delle già citate disposizioni vigenti in Svizzera, si attende una decisione in merito da parte della Comunità europea prima di provvedere ad un adeguamento del valore di tolleranza per le sementi (articolo 14a capoverso 3 dell’ordinanza sulle sementi).