Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 7 pagine

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genetica. L’articolo 4 dell’ordinanza sulla coesistenza stabilisce che l’acquirente è tenuto a rispettare queste istruzioni.

Conformemente al capoverso 2 il gestore è tenuto a documentare, accuratamente in base alle particelle, quali piante geneticamente modificate ha coltivato e raccolto e in quale periodo ha svolto queste due operazioni. La documentazione relativa alle particelle coltivate con piante geneticamente modificate agevola il chiarimento di presunti effetti locali. Con le nuove disposizioni proposte giusta l’articolo 14 capoversi 6 e 10 dell’ordinanza sulle sementi, i gestori che coltivano piante geneticamente modificate vengono registrati e identificati.

Il capoverso 3 assicura che queste istruzioni siano delegate, ad esempio, se un’impresa di lavori agricoli svolge i lavori di semina o di raccolto per conto di un contadino.

Separazione del flusso delle merci

La legge sull’ingegneria genetica contiene diverse disposizioni volte a garantire la libera scelta dei consumatori e la sicurezza della produzione senza OGM. In particolare si tratta di disposizioni inerenti alla separazione del flusso delle merci e alla caratterizzazione. Per consentirne l’applicazione è stato introdotto l’obbligo di documentazione.

Articolo 5 Provvedimenti per la separazione del flusso delle merci

In virtù dell’articolo 16 della legge sull’ingegneria genetica, chiunque utilizza OGM deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. Il Consiglio federale emana le disposizioni a tal riguardo. Il capoverso 1, in analogia con il diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali, stabilisce che per l’impiego di piante geneticamente modificate vanno stabilite disposizioni ed adottati provvedimenti per la separazione del flusso delle merci.

Il responsabile della commercializzazione del materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate è tenuto, giusta l’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica, a valutare i punti critici per prevenire che gli OGM si mescolino con organismi non geneticamente modificati nel corso dell’intera catena delle merci, dalla produzione alla trasformazione, nonché a proporre provvedimenti in proposito. Maggiori dettagli figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza sulle sementi. Il capoverso 2 stabilisce che i provvedimenti da adottare devono essere conformi alle istruzioni del responsabile della commercializzazione.

Articolo 6 Documentazione

L’obbligo di documentazione si applica all’impiego di materiale di moltiplicazione e al raccolto di piante geneticamente modificate. La rispettiva documentazione va presentata, su richiesta, alle autorità d’esecuzione.

Articolo 7 Caratterizzazione per la messa in commercio

Questo articolo prescrive la caratterizzazione obbligatoria dei prodotti con OGM in conformità del diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali. Accanto alle derrate alimentari e agli alimenti per animali, per i quali si applicano le disposizioni del diritto pertinente giusta l’articolo 1, con il presente articolo vengono coperte anche tutte le altre utilizzazioni quali, ad esempio, l’uso come lettiera o materiale isolante. Sono esentati dall’obbligo di caratterizzazione i prodotti del raccolto che contengono una percentuale di OGM inferiore allo 0.9 per cento di massa e per i quali può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.

Articolo 8 Obbligo di informazione e di documentazione

L’obbligo di informazione e di documentazione garantisce la rintracciabilità dei prodotti di piante geneticamente modificate messi in commercio. Il termine per la conservazione dei documenti onde garantire la rintracciabilità è stabilito in nome dell’equivalenza con le disposizioni della Comunità europea.

Articolo 9 Esecuzione

Visto che Cantoni controllano già le aziende agricole nel quadro di diversi disciplinamenti, il controllo dell’osservanza delle istruzioni del titolare dell’autorizzazione dovrebbe spettare a loro. Per limitare l’ulteriore onere dei Cantoni, i controlli vanno integrati con quelli esistenti.