Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 7 pagine

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Ingresso

L’ingresso viene integrato con gli articoli 27a capoverso 2 della legge sull’agricoltura e con diversi articoli della legge sull’ingegneria genetica.

Articolo 9c Istruzioni per l’impiego di varietà geneticamente modificate

Questo nuovo articolo dell’ordinanza sulle sementi è stato inserito in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica. Si è cercata una formulazione da cui emergesse che il Cantone del titolare dell’autorizzazione non si assume alcuna responsabilità.

In virtù del capoverso 1 chiunque è assoggettato all’obbligo di autorizzazione, segnatamente il titolare dell’autorizzazione, deve fornire istruzioni ai contadini. Queste devono in particolare assicurare che la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati su superfici limitrofe non venga pregiudicata e che siano stati definiti provvedimenti per la separazione del flusso delle merci. Gli elementi che devono costituire parte integrante delle istruzioni sono indicati nell’allegato 1.

La distanza d’isolamento è un elemento fondamentale per l’applicazione dell’articolo 7 della legge sull’ingegneria genetica. Pertanto al capoverso 3 ne viene definito e precisato il termine. È richiesto che il titolare dell’autorizzazione fissi una distanza d’isolamento per ridurre al minimo l’ibridazione su superfici limitrofe coltivate con piante della stessa varietà. Lungo i bordi delle superfici limitrofe viene tollerata una percentuale massima di impurità dovute ad ibridazione, rispettivamente a impollinazione incrociata, con piante geneticamente modificate pari allo 0.5 per cento. Nel campo, tanto più cresce la distanza rispetto alla fonte pollinica quanto rapidamente diminuisce il tasso di impollinazione incrociata dai bordi verso il centro del campo. Questa disposizione assicura cha la percentuale d’impurità del raccolto delle particelle limitrofe sia in ogni caso inferiore allo 0.5 per cento. Dalle ultimissime scoperte è emerso che a queste condizioni la percentuale di impurità costituite da OGM nel raccolto di una particella limitrofa resta normalmente al disotto dello 0.2 per cento. Inoltre, il titolare dell’autorizzazione deve fornire istruzioni circa l’esatta applicazione della distanza d’isolamento. In tal modo al gestore agricolo dovrebbe essere chiaro a quali condizioni può coltivare materiale di moltiplicazione fino ai bordi del suo campo. Quali alternative possono essere presi in considerazione il consenso scritto del gestore di una superficie limitrofa o l’inclusione della superficie non agricola. Queste disposizioni sulla distanza d’isolamento e quelle sulla purezza varietale assicurano che il raccolto di un campo contenga una percentuale di impurità costituite da OGM sicuramente inferiore allo 0.9 per cento.

Il capoverso 4 stabilisce che le istruzioni devono fondarsi su studi scientifici. Su tali basi i servizi sono in grado di appurare la plausibilità delle istruzioni. Ogni modifica delle istruzioni va notificata all’Ufficio federale.

Al capoverso 5 si cita la procedura di valutazione della plausibilità delle istruzioni. La documentazione viene esaminata nel quadro della procedura d’autorizzazione. Altri servizi interessati prendono parte a questa verifica. Gli assoggettati all’obbligo di autorizzazione, giusta il capoverso 6, sono tenuti a provvedere ad una verifica degli obiettivi ed eventualmente ad adeguare le istruzioni. Ciò spetta esclusivamente al titolare dell’autorizzazione.

In virtù del capoverso 7 l’Ufficio federale può richiedere al titolare dell’autorizzazione un rapporto annuale sui risultati della verifica. In tal modo è possibile verificare gli obiettivi anche quando non è stata notificata alcuna modifica delle istruzioni all’Ufficio federale.

Articolo 14 capoversi 5–11

I nuovi capoversi 5-11 specificano altre condizioni per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Secondo l’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica, per la consegna è necessario il consenso scritto del titolare dell’azienda.

Il capoverso 5 stabilisce che nell’intera catena, dal produttore/importatore all’acquirente finale, va garantito che l’acquirente finale dia la sua conferma scritta per la ricezione del materiale