Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 7 pagine

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geneticamente modificato. Per poter rintracciare una partita di sementi lungo l’intera catena, ai capoversi 6-8 viene inserito l’obbligo di tenere un registro. I capoversi 5 e 9 stabiliscono che occorre la necessaria conferma scritta dell’acquirente finale, tuttavia non quella di un intermediario. Affinché l’Ufficio federale possa prendere atto di quali contadini coltivano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, gli importatori e i responsabili della commercializzazione devono trasmettergli le rispettive informazioni. Per garantire il rapporto di clientela tra commercianti e acquirenti finali rispetto al fabbricante nonché la rintracciabilità, l’Ufficio federale dovrebbe prendere in considerazione soluzioni in merito alla procedura di notifica (capoverso 10). A titolo d’esempio potrebbero essere prese in esame le diverse varianti di notifica della banca dati sul traffico di animali. Il presupposto sarebbe una banca dati con corrispondenti possibilità di registrazione. Al capoverso 11 viene stabilito il termine di conservazione delle registrazioni.

Articolo 22 capoverso 6

L’Ufficio federale può pubblicare le istruzioni dell’importatore e del fabbricante affinché tutti i contadini, compresi quelli che non impiegano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, siano a conoscenza delle condizioni.

Allegato 1

Al punto 1 si richiede la caratterizzazione del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato. In particolare viene richiesto che siano descritte l’efficacia e le conseguenze di una resistenza all’erbicida o insetticida. Tra l’altro va indicato che per la lotta ai semi spontanei di piante Roundup Ready non va usato il Roundup. Per il mais Bt (Bacillus thuringensis) resistente agli insetti vanno ad esempio indicati gli insetti interessati.

Al punto 2 si rinvia alla distanza d’isolamento definita all’articolo 9c capoverso 3, che rappresenta un caposaldo per l’applicazione dell’articolo 7 della legge sull’ingegneria genetica.

Al punto 3 vanno definiti i provvedimenti per la lotta ai semi spontanei. Sono elencati diversi provvedimenti possibili.

Al punto 4 si richiedono provvedimenti per evitare che si sviluppi una resistenza negli organismi bersaglio. A tal fine l’ente statunitense “Environmental Protection Agency” (EPA) per le varietà di mais Bt richiede la strategia dei rifugi.

Al punto 5 vengono specificati i provvedimenti per la garanzia della separazione del flusso delle merci dal profilo tecnico, del personale e organizzativo, onde evitare che il materiale geneticamente modificato entri in contatto con quello convenzionale lungo la catena delle merci.

Si tratta in particolare di disposizioni per evitare che il materiale si mescoli attraverso le attrezzature agricole o a causa di una caratterizzazione insufficiente in fase di stoccaggio, nonché per perdite durante il trasporto.

Al punto 6 si fa riferimento ad altri provvedimenti relativi all’eliminazione di materiale di moltiplicazione attraverso il liquame o il letame che possono essere aggiunti a quelli di cui al punto 5 quali perdita di semi durante il trasporto, mescolanza attraverso le attrezzature.

6. Data d’entrata in vigore

Non è stato proposto alcun termine per l’entrata in vigore.