Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 7 pagine

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3. Rapporto con il diritto internazionale

Nel mondo, oltre 81 milioni di ettari sono già destinati alla coltivazione di piante geneticamente modificate. L’autorizzazione per la messa in commercio di queste piante nella Comunità europea spetta alla Commissione e al Consiglio degli Stati membri. La coltivazione di piante geneticamente modificate, per contro, può essere disciplinata a livello nazionale. Alcuni Stati membri della Comunità europea, quali Danimarca, Paesi Bassi, Italia e Germania, hanno già emanato una normativa sulla coesistenza.

Il Protocollo di Cartagena, che disciplina i movimenti transfrontalieri di OGM, è entrato in vigore l’11 settembre 2003. La Svizzera e altri 118 Paesi lo hanno già ratificato. Esso sancisce, in particolare, che il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate può essere importato per la prima volta in un Paese soltanto se quest’ultimo ha dato il suo consenso. Questa esigenza in Svizzera è coperta dalla procedura di autorizzazione ai sensi dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Né gli adeguamenti dell’ordinanza sulle sementi né l’ordinanza sulla coesistenza sono in contrasto con il diritto internazionale.

L’ordinanza sulla coesistenza non va notificata, bensì resa nota agli altri membri dell’accordo nel quadro del Protocollo di Cartagena sulla Biosafety Clearing House.

4. Conseguenze

La decisione di coltivare piante geneticamente modificate dovrebbe spettare al singolo titolare d’azienda. Chi intende coltivare OGM, deve tuttavia rispettare le istruzioni stabilite dal titolare dell’autorizzazione, in modo da non pregiudicare i gestori di superfici coltivate con piante non geneticamente modificate e da non obbligarli a modificare la gestione delle loro particelle. A seconda della coltura, tenute presenti le strutture ridotte delle aziende agricole svizzera, ciò sarebbe possibile soltanto per le grandi aziende con superfici estese o nel caso due o più aziende decidessero di collaborare.

La coltivazione di OGM ha conseguenze sulle strutture del commercio e dell’industria di trasformazione di prodotti agricoli. A garanzia della libera scelta dei consumatori vanno adottati provvedimenti per la separazione del flusso delle merci laddove vengono impiegati OGM.

4.1. Conseguenze per la Confederazione

Finora non è stata presentata alcuna richiesta d’autorizzazione. I fondi disponibili garantiscono altresì l’allestimento e la gestione di una banca dati per la registrazione dei responsabili della commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.

4.2. Conseguenze per i Cantoni

L’esecuzione dell’ordinanza sulla coesistenza da parte dei Cantoni ha un impatto finanziario per questi ultimi. Ciò può essere limitato integrando i controlli prescritti dall’ordinanza sulla coesistenza con quelli già esistenti.

4.3. Conseguenze economiche

La caratterizzazione obbligatoria dei prodotti con OGM consente di rispettare la libera scelta dei consumatori. È fondamentale che si garantisca la separazione del flusso delle merci. Ciò comporterà sforzi finanziari e strutturali.

5. Principi del pacchetto

La coltivazione di OGM è autorizzata soltanto se non mette a rischio la salute unama e degli animali e nemmeno l’ambiente. Ciò è già disciplinato dalle ordinanze sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali, sulle sementi e sull’emissione deliberata nell’ambiente.