Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 14 pagine
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Numero di riferimento del dossier: 324
Art. 2 Condizioni
cpv 2
d. devono disporre di buone conoscenze del sistema di formazione svizzero e in particolare di quello delle scuole universitarie professionali.
Molti interpellati (Cantoni Zurigo e Turgovia, SUP Svizzera, SUP-CH, USU) non chiedono soltanto conoscenze adeguate del sistema universitario, bensì buone conoscenze di tutto il sistema formativo svizzero. Il testo è stato modificato di conseguenza.
Art. 4 Durata
2Su richiesta dopo una nuova valutazione, il riconoscimento può essere prorogato di cinque anni al massimo; ulteriori proroghe sono possibili.
Molti partner (CDPE, Cantone Zurigo, CSSUP) temono che una decisione negativa sul rinnovo del riconoscimento possa avere ripercussioni sulla procedura in corso. Tale critica è stata accettata e l’osservazione nel rapporto esplicativo è stata modificata come segue: “Per motivi di sicurezza giuridica e di legittima aspettativa le verifiche di accreditamento e gli accertamenti devono essere garantiti dalle agenzie. Inoltre le agenzie riconosciute devono richiedere presso l’UFFT un prolungamento del loro riconoscimento sei mesi prima della scadenza dello stesso”.
Art. 7 Procedura per l’accreditamento di cicli di studio
Diversi interpellati hanno criticato le procedure proposte in quanto onerose (Cantone Zurigo, CSSUP, SUP-CH). Nell’osservazione del rapporto esplicativo si prevede ora la possibilità di inviare i documenti all’UFFT in una sola fase: “La scuola universitaria professionale può inviare all’UFFT contemporaneamente la richiesta per l’accreditamento dei cicli di studio tramite un’agenzia e la bozza di contratto con l’agenzia.”
Art. 8 Valutazione delle richieste
1La valutazione delle richieste viene svolta nell’ambito di una procedura su tre livelli che comprende:
a. l’autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale;
b. la perizia esterna svolta da un gruppo di esperti documentata con un rapporto scritto;
c. la raccomandazione di accreditamento da parte dell’agenzia.
2La composizione del gruppo di esperti avviene conformemente al capitolo 3.7 degli standard Enqua del 2005. A tal fine devono essere considerate caratteristiche specifiche di scuola universitaria delle scuole universitarie professionali.
3L’agenzia deve assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le peculiarità del sistema svizzero delle scuole universitarie professionali e sia autonomo.
Alcuni partner (OAQ, scuola universitaria professionale Kalaidos) hanno fatto notare che l’autonomia degli esperti è da riportare in modo esplicito nell’ordinanza; tale proposta è stata tenuta in considerazione nella versione rielaborata. Diversi partner (CDPE, SUP-CH, CSSUP, OAQ, USU) hanno segnalato la necessità di descrivere in modo più preciso la composizione del gruppo di esperti (rappresentanze straniere, studenti, ecc.). La composizione è però già descritta chiaramente nel rapporto esplicativo e non deve dunque figurare nell’ordinanza. Tali considerazioni riguardano anche l’articolo B.2 delle Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio.
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