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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 6 pagine
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Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali
B.3 Considerazione di precedenti procedure di valutazione della qualità
Durante l’accreditamento, i risultati di precedenti procedure di valutazione della qualità possono essere considerati se:
a. si riferiscono a procedure svolte negli ultimi tre anni e
b. sono stati elaborati secondo i metodi e gli standard delle presenti direttive.
B.4 Decisione di accreditamento
1 Il DFE decide sulla base della documentazione di cui alla lettera B2 capoverso 1 delle presenti direttive e fondandosi sulla valutazione effettuata dalla Commissione federale delle scuole universitarie professionali.
2 Il DFE emana una decisione.
3 Qualora la decisione di accreditamento sia trasferita a un’agenzia riconosciuta, quest’ultima decide e dispone ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del …3 sull’accreditamento di scuole universitarie professionali.
4 Sono possibili le seguenti decisioni di accreditamento:
a. accreditamento;
b. accreditamento con condizioni;
c. rifiuto dell’accreditamento.
B.5 Accreditamento
1 Qualora non vi siano inadempienze strutturali o di contenuti, una scuola universitaria professionale o un ciclo di studio vengono accreditati senza riserve.
2 L’accreditamento viene rilasciato per una durata di sette anni al massimo.
B.6 Accreditamento con condizioni
1 Qualora vi siano lievi inadempienze strutturali o di contenuti, una scuola universitaria professionale o un ciclo di studio vengono accreditati con condizioni. Alla scuola universitaria professionale richiedente viene concesso un termine per eliminare le inadempienze.
2 Trascorso detto termine, si valuta se le inadempienze sono state eliminate. In caso affermativo, la scuola universitaria professionale o il ciclo di studio vengono accreditati senza riserve; in caso negativo, l’accreditamento viene revocato.
B.7 Rifiuto dell’accreditamento
1 Qualora vi siano gravi inadempienze strutturali e di contenuti, l’accreditamento viene rifiutato.
2 Qualora un accreditamento sia stato rifiutato, può essere presentata una nuova richiesta di accreditamento della stessa scuola universitaria professionale o dello stesso ciclo di studio al più presto dopo due anni.
B.8 Certificato di accreditamento
1Dopo l’avvenuto accreditamento, il DFE rilascia alla scuola universitaria professionale un certificato. Detto certificato attesta l’adempimento degli standard di qualità delle presenti direttive da parte della scuola universitaria professionale o del ciclo di studio.
2Qualora la decisione di accreditamento sia trasferita a un’agenzia riconosciuta, quest’ultima rilascia il certificato di accreditamento.
C. Ulteriori disposizioni C.1 Spese
1 La Confederazione prende a carico le spese necessarie per la valutazione delle richieste di accreditamento e le decisioni di accreditamento del DFE.4
2 Qualora una scuola universitaria professionale trasferisca a terzi la valutazione di una richiesta di accreditamento, la Confederazione bonifica alla scuola universitaria professionale, su richiesta all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), le spese a tale scopo sostenute.
3 Qualora un ciclo di studio venga accreditato da un’agenzia riconosciuta, la scuola universitaria professionale può esigere che la Confederazione prenda a carico al massimo il 50 per cento delle spese computabili. La relativa richiesta di contributi dev’essere inoltrata all’UFFT.
4 Sono ritenute computabili le spese che i terzi fatturano alla scuola universitaria professionale per le necessarie valutazioni e l’accreditamento del ciclo di studio.
3 RS …
4 Art. 17a cpv. 4 prima frase LSUP.