Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 5 pagine

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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

1. INTRODUZIONE

All’articolo 17a capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71; LSUP) il legislatore federale prevede che il Dipartimento federale dell’economia (DFE) accrediti le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Giusta l’articolo 17a capoverso 3, il DFE e i Cantoni possono concordare di trasmettere a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta in casi motivati, l’accreditamento di singoli cicli di studio. Inoltre all’articolo 17a capoverso 4, il legislatore fornisce indicazioni sull’assunzione dei costi di un simile trasferimento.

Con il presente progetto di ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali vengono definite le condizioni per il trasferimento della valutazione di richieste di accreditamento e per l’accreditamento di singoli cicli di studio. Conformemente alla LSUP si devono distinguere due fasi procedurali:

1. la valutazione delle richieste di accreditamento e

2. la decisione sull’accreditamento come atto sovrano sotto forma di decisione formale.

La LSUP designa il DFE quale istanza di accreditamento, ma offre la possibilità di trasmettere a terzi da una parte la valutazione delle richieste per l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e dall’altra, in singoli casi motivati, anche la decisione di accreditare singoli cicli di studio. Ciò permette alle scuole universitarie professionali una certa autonomia nella scelta di un’istituzione adeguata per la procedura di accreditamento, generando però anche una concorrenza fra scuole universitarie professionali. Considerando l’elevata qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio, le organizzazioni preposte all’accreditamento devono soddisfare i necessari standard di qualità che devono essere valutati in una rispettiva procedura di riconoscimento. Nel presente progetto è pertanto previsto che adeguate organizzazioni possano postulare un riconoscimento quale agenzia di accreditamento (agenzia). Gli standard di qualità proposti considerano gli standard sviluppati a livello internazionale negli ultimi anni.

L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e i rappresentanti della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato congiuntamente il presente progetto di ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie. Ai lavori hanno inoltre partecipato rappresentanti della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) nonché della Conferenza delle scuole universitarie professionali (CSSUP).