Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 5 pagine

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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

Sezione 3: Valutazione e accreditamento da parte di agenzie Art. 5 Validità delle direttive sull’accreditamento

In questo articolo le direttive sull’accreditamento di scuole universitarie professionali sono menzionate espressamente come documento di riferimento per la procedura di accreditamento.

Art. 6 Procedura per la valutazione di richieste di accreditamento Art. 7 Procedura per l’ accreditamento di cicli di studio

Se un’agenzia è stata riconosciuta, la scuola universitaria professionale ha la facoltà di incaricare direttamente l’agenzia stessa di valutare la richiesta (art. 6 cpv. 1). Se tuttavia, la scuola universitaria professionale desidera anche la decisione di accreditamento da parte dell’agenzia, per ragioni di sicurezza del diritto e di trasparenza, è necessario seguire la via attraverso l’UFFT (art. 7 cpv. 1).

A conclusione dei compiti concordati, l’agenzia riconosciuta trasmette il parere e la raccomandazione di accreditamento all’UFFT, incaricato di preparare la decisione di accreditamento da parte del DFE.

Le decisioni di accreditamento di agenzie devono essere trasmesse direttamente alla scuola universitaria professionale e al DFE. Per le scuole universitarie professionali si menziona che per la via legale è competente il Tribunale amministrativo federale.

Art. 8 Valutazione delle richieste

La valutazione delle richieste si basa su una procedura a tre livelli secondo la prassi internazionale1. Dapprima la scuola universitaria professionale richiedente svolge un’autovalutazione sotto la propria responsabilità. In seguito, un gruppo di esperti avvia la perizia esterna che di regola comprende una visita sul posto della durata di due giorni. Al termine della perizia, il gruppo redige un rapporto con una raccomandazione di accreditamento all’attenzione dell’agenzia committente. Quest’ultima sottopone i suoi risultati con la raccomandazione di accreditamento alla scuola universitaria professionale per un parere2.

Siccome nell’accreditamento si tratta primariamente di una valutazione qualitativa relativa ai contenuti, è di importanza essenziale scegliere accuratamente eminenti esperti indipendenti (peers). Il gruppo di esperti si compone di regola, secondo gli standard Enqa, di cinque membri con provata esperienza didattica a livello di scuola universitaria.3

Siccome nell’accreditamento di una scuola universitaria professionale devono essere valutati tutti i campi di prestazioni, è indispensabile la partecipazione di un esperto con esperienza direttiva. Nell’accreditamento di cicli di studio occorre prestare attenzione affinché almeno un esperto disponga di esperienza didattica presso una scuola universitaria professionale e che provenga dalla pratica professionale del rispettivo campo specifico.

Per svolgere la perizia su una scuola universitaria professionale o su un ciclo di studio occorre coinvolgere almeno un esperto con esperienza all’estero4 ed eventualmente uno studente.

Le agenzie devono assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le peculiarità del sistema svizzero di scuole universitarie (professionali) e che disponga delle necessarie

1

Cfr. standard Enqa, pag. 25.

2 L’agenzia deve accordare un diritto d’opposizione alla scuola universitaria professionale conformemente agli standard internazionali.

3 Cfr. standard Enqa, pag. 40.

4 In caso di campi specifici altamente specializzati o di piccole dimensioni, è necessario prestare attenzione affinché sia garantita l’indipendenza degli esperti. Occorre eventualmente reclutare un maggior numero di esperti esteri.