Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 5 pagine
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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo
2. SPIEGAZIONI
Sezione 1: Oggetto Art. 1
I principi per il riconoscimento di agenzie nonché per il trasferimento a terzi di entrambe le fasi procedurali legalmente possibili (vedi capitolo 1) vengono stabiliti come contenuti dell’ordinanza. Come campi di valutazione sono considerati le scuole universitarie professionali in qualità di istituti oppure i singoli cicli di studio sono considerati come campi di valutazione.
Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie Art. 2 Condizioni
Le agenzie possono essere riconosciute dal DFE se soddisfano i necessari standard di qualità. Fra questi è contemplata la comprova che l’agenzia è in grado di assicurare la regolare valutazione di richieste di accreditamento delle scuole universitarie professionali per l’intero istituto oppure per singoli cicli di studio e per l’accreditamento di singoli cicli di studio. Inoltre è vincolante l’adempimento dei requisiti e degli standard determinanti a livello europeo: essi sono parte integrante dell’ordinanza. È necessario prestare particolare attenzione alla competenza professionale specifica in caso di professioni regolamentate nel campo sanitario e alle esaurienti conoscenze del sistema svizzero di scuole universitarie professionali. Un ulteriore criterio è rappresentato dalla comprova di un adeguato rapporto fra costi e prestazioni nella determinazione del prezzo. Infine, le organizzazioni svizzere o le agenzie estere devono essere autorizzate dalla competente autorità del Paese di provenienza.
Art. 3 Procedura
L’elaborazione delle rispettive procedure di riconoscimento compete all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Il riconoscimento di agenzie si svolge in stretto accordo con la Commissione federale delle scuole universitarie professionali quale organo consultivo della Confederazione e con il Consiglio SUP della CDPE quale principale partner dei Cantoni in materia di scuole universitarie professionali. In caso di riconoscimento di agenzie in campo sanitario viene consultata anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS). Il riconoscimento di un’agenzia può avvenire anche con l’imposizione di condizioni qualora sia presumibile che eventuali differenze di poco conto rispetto ai criteri di riconoscimento possano essere corrette entro un termine stabilito.
Art. 4 Durata
Come l’accreditamento stesso, anche il riconoscimento di agenzie non deve avvenire per una durata illimitata. In questo articolo viene proposta una durata di cinque anni sia per il riconoscimento sia per il rinnovo del riconoscimento.