Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 5 pagine

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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

conoscenze linguistiche per poter effettuare la visita sul posto utilizzando la lingua d’insegnamento (ammesso che non sia stato concordato altrimenti).

Sezione 4: Responsabilità e vigilanza Art. 9 Responsabilità e obbligo di annunciare

Al capoverso 1 si stabilisce che le agenzie hanno la piena responsabilità delle prestazioni di servizi concordate e dei loro contenuti nei confronti delle scuole universitarie professionali e del DFE.

Considerando l’assicurazione del regolare disbrigo degli affari, è necessario che tutte le modifiche sostanziali in grado di nuocere al regolare adempimento dei compiti vengano annunciate immediatamente e spontaneamente all’UFFT.

Art. 10 Protezione del segreto e dei dati

Tutti i servizi e le persone coinvolte nell’accreditamento trattano in modo confidenziale le informazioni concernenti le scuole universitarie professionali e i cicli di studio. Gli esperti coinvolti nelle procedure di valutazione sottostanno all’obbligo del segreto concernente le informazioni loro affidate. Le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati trovano pertinente applicazione nell’elaborazione di dati concernenti l’accreditamento.

Art. 11 Vigilanza e obbligo d’informare

L’UFFT è incaricato di vigilare sul regolare adempimento dei compiti da parte delle agenzie riconosciute. Ciò implica in particolare il diritto di intraprendere in ogni momento le rispettive verifiche, ma soprattutto quando si manifestano segnali di mancato adempimento delle condizioni di accreditamento. L’agenzia riconosciuta deve trasmettere all’UFFT tutte le informazioni necessarie per la valutazione e garantire il diritto di esaminare la corrispondente documentazione.

Qualora si manifestino gravi inadempienze da parte di un’agenzia riconosciuta, le sue attività devono poter essere immediatamente impedite allo scopo di proteggere le scuole universitarie professionali. L’adozione di tali misure preventive deve competere all’Ufficio federale per motivi di economia procedurale. La revoca del riconoscimento dev’essere pronunciata dal DFE accordando all’agenzia coinvolta il diritto legale di essere sentita.

Allegato

I requisiti richiesti alle agenzie si basano sugli standard Enqa (vedi art. 2 cpv. 2 lett. a) che vengono costantemente sviluppati. Per questa ragione, il presente progetto di ordinanza prevede che questi standard siano menzionati in un allegato in cui il DFE viene autorizzato ad adeguarli alle condizioni nazionali e agli sviluppi internazionali.