Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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nizzazioni dell’Università SG, SGIPA, GHypS, vpz, PCS, psyCH, AvenirSocial, Università BE, FER, vipp). Un altro punto particolarmente apprezzato è il fatto che i requisiti fissati in materia di formazione e di perfezionamento come pure la procedura di accreditamento permetteranno di garantire e migliorare la qualità delle prestazioni psicologiche (campo d’applicazione; menzionato espressamente da Pro Mente Sana Zurigo, PS, Centre Patronal, ASPC, ASPA, ASPEE, CUS, ZüPP, psyCH, UNIL, santésuisse).
Partiti politici – solo l’UDC è contraria
Tra i partiti politici, PLR, PS e PCS sono favorevoli ad un'armonizzazione a livello federale. L’UDC, l’unico partito a respingere l’avamprogetto, chiede una protezione dei titoli più incisiva invece di
un’«accademizzazione superflua delle professioni psicologiche», che contribuirebbe solo a rincarare le prestazioni. L’UDC critica inoltre l’ingerenza nell’autonomia dei Cantoni e delle università. Il PLR sottolinea l’importanza di una professionalizzazione, intensificando la formazione e il perfezionamento sul piano pratico (analogamente ai medici e agli avvocati) senza peraltro prolungarne la durata. Il PLS sostiene l’avamprogetto per due ragioni: primo perché anche i Cantoni lo approvano, secondo perché occorre garantire l’eurocompatibilità. Il PS mette l’accento sul miglioramento della protezione dei pazienti e dei consumatori e sulla necessità di semplificare le disposizioni relative all’abilitazione e chiede requisiti di autorizzazione inequivocabili. Il PPD, che approva soprattutto la protezione dei titoli e dei pazienti, dubita che per raggiungere gli obiettivi prefissati sia necessario un avamprogetto così dettagliato e di tale portata. Il PCS svizzero propone di creare una commissione per la psicoterapia incaricata di decidere in merito al riconoscimento dei cicli di perfezionamento in psicoterapia.
Cantoni – uniformizzazione o autonomia
24 Cantoni (SO, TG, VS, BL, BS, GL, NE, NW, SZ, GR, TI, BE, UR, JU, AR, AI, GE, SG, VD, AG, FR, ZH, ZG, OW), la CRUS e la CDS approvano in linea di massima l’avamprogetto. SO ritiene invece che oltrepassa gli obiettivi fissati dalla legge, mentre per TG sarebbe sufficiente una protezione dei titoli più incisiva.
L’avamprogetto permetterebbe da un lato di colmare le lacune nelle regolamentazioni cantonali, dall’altro di ottenere un’armonizzazione a livello svizzero (TG, JU, AMCS).
TI, JU e la CRUS apprezzano in particolare il miglioramento della qualità delle prestazioni psicologiche e la protezione della salute pubblica cui mira l’avamprogetto. VS sottolinea l’importanza del nuovo ordinamento: poiché interessa i destinatari di prestazioni – ossia, in ultima analisi, persone che cercano aiuto – occorre garantire la qualità delle prestazioni (per analogia anche NE, NW, CDS, JU e AR). I Cantoni approvano in particolare il disciplinamento della formazione e del perfezionamento (obiettivi; GE, AG, FR), l’accreditamento dei cicli di perfezionamento (GE, VD, FR), l’esercizio della professione in generale (GE), gli obblighi professionali (VD), la procedura disciplinare (VD), l’articolo 7 (requisiti applicabili alla formazione universitaria, GE) e la commissione delle professioni psicologiche (VD). La CUS si chiede se la Confederazione dispone della competenza costituzionale necessaria per disciplinare gli obiettivi della formazione in psicologia.
Alcuni Cantoni (VS, BE) e la CDS fanno notare che è necessario preservare la loro autonomia. BE ritiene che la disposizione sulle condizioni di autorizzazione sia problematica dal punto di vista del diritto costituzionale. SO boccia quella che considera un’ingerenza nel diritto procedurale cantonale.
Per GR, SH e ZH sarebbe sufficiente l’obbligo di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone sul cui territorio viene esercitata la professione. Tale obbligo dovrebbe estendersi alle professioni psicologiche esercitate a titolo indipendente per curare malattie e disturbi psichici o psicosomatici. Per le altre professioni, che intervengono solo a titolo consulenziale, peritale o su incarico di terzi, non è necessario introdurre un obbligo di autorizzazione (ZH). In questa categoria rientrano, secondo ZH e GL, anche gli operatori attivi nel settore della psicologia giuridica e della salute, della psicologia del traffico, della psicologia della carriera professionale e della riabilitazione e, parzialmente, della psicologia infantile, adolescenziale e clinica. Per queste figure professionali basta la tutela dei titoli (GL) e non sono assolutamente indispensabili studi universitari di psicologia (SH).
VS, GL, VD e ZH temono un aumento dei costi amministrativi e del carico gestionale per i Cantoni, riconducibile all’obbligo di autorizzazione, alla sorveglianza delle otto professioni psicologiche e all’aumento della durata della formazione (GR, LU e CDPE).
Secondo FR occorre migliorare il campo d’applicazione, i criteri applicabili al riconoscimento dei diplomi, le disposizioni sull’esercizio della professione e quelle sulle misure disciplinari. Alcuni partecipanti, tra cui FR, ritengono necessaria la creazione di un registro centrale.
ZH sostiene che gli obiettivi e gli standard non tengano conto degli interessi specifici di genere.