Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

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logica/psicoterapeutica che non esigono una formazione universitaria. Alcuni dei loro rappresentanti criticano l’elevata densità normativa, che limita troppo la libera concorrenza e ostacola l’adeguamento flessibile delle offerte di perfezionamento alle nuove esigenze del mercato.

Alcuni Cantoni e istituzioni formative ritengono che gli obiettivi generali della formazione e del perfezionamento siano eccessivi. Si vorrebbe evitare un eccesso di regolamentazione. Due Cantoni, infatti, constatano un’ingerenza nella loro autonomia (obiettivi della formazione universitaria). Inoltre, si segnala una sovrapposizione con la legge sulle scuole universitarie professionali soprattutto da parte dei rappresentanti delle scuole universitarie professionali. La CUS raccomanda di limitare la disposizione all’essenziale in vista dell’entrata in vigore del panorama universitario 2008 (prevista per il 2012).

La federazione professionale FSP e numerose società affiliate (ATPP, ASNP, SSTCC, SST-P, ASPC, SPCP, SGFBL, GHypS, vipp) ritengono che le loro aspettative siano soddisfatte sotto molti aspetti. Chiedono tuttavia - alla stregua di OW, Università GE, Università BA, Università SG, VfV, SGAOP e FPC - tre correzioni fondamentali: in primo luogo, il campo d’applicazione deve estendersi a tutte le attività psicologiche qualificate (e quindi la variante dell’art. 2 viene respinta), in secondo luogo occorre sottoporre a verifica le formazioni universitarie che abilitano all’esercizio della professione e che sono un requisito (SGP) per accedere ai cicli di perfezionamento (art. 7 e 10), infine le disposizioni transitorie vanno snellite.

Numerose associazioni di psicoterapia sottolineano la specificità di questa disciplina, riconducibile tra l’altro alla varietà di metodi e indirizzi, all’interdisciplinarità, alla situazione particolare per quanto riguarda il perfezionamento, all’approccio teorico-concettuale specifico e alla maggiore importanza attribuita alla protezione della salute rispetto ad altri indirizzi psicologici (EFPP, Istituto C.G.Jung Zurigo). La Charta chiede invece un’apertura per permettere l’accesso ai cicli di perfezionamento ai titolari di diplomi universitari affini alla psicologia. Con alcuni rappresentanti della psicoterapia, si rammarica del fatto che la cosiddetta «Fensterlösung» sia stata abbandonata durante i lavori legislativi. Questa soluzione prevedeva per i titolari di altri diplomi universitari (in particolare per i cicli di studio affini alla psicologia nelle scienze umane e sociali) la possibilità di accedere alle offerte di perfezionamento assolvendo una formazione supplementare in psicologia o iscrivendosi ad un master in psicologia. Sarebbe poi spettato al Consiglio federale incaricare un organismo idoneo di offrire una formazione supplementare corrispondente, qualora le università non fossero state in grado di soddisfare quest’esigenza in misura sufficiente. Ciò sarebbe in linea con il principio della mobilità orizzontale previsto dal modello di Bologna.

La procedura di accreditamento – e cioè la verifica della qualità di strutture, processi e risultati dei cicli di perfezionamento attraverso l’autovalutazione e la valutazione di terzi – così come prevista dall’avamprogetto viene sostanziamente approvata. I punti negativi rilevati sono l’aumento del carico amministrativo e finanziario e la complessità della procedura. Gli istituti privati temono un’eccessiva selezione degli offerenti di corsi di perfezionamento. L’Università BA (Facoltà di psicologica) critica il fatto che l’accreditamento si limiti ai soli cicli di perfezionamento e chiede un maggiore disciplinamento a livello formativo.

Da più parti si mette in guardia contro il pericolo di doppioni nella procedura di accreditamento (ZH, CRUS, CUS, CDPE, FHSO, GR). Per garantire che l’accreditamento sia conforme agli standard internazionali è necessario, secondo la CRUS, che il suo disciplinamento poggi sull’articolo 7 della legge sull’aiuto alle università (direttive CUS) e sugli «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area» (Bergen 2005).

Oltre alla prevista commissione delle professioni psicologiche, che tra l’altro è chiamata a pronunciarsi sulle domande di accreditamento, i rappresentanti della psicoterapia e AG chiedono la creazione di una

commissione per la psicoterapia.

Tutti i partecipanti che si sono espressi sulle disposizioni transitorie ne raccomandano la riformulazione. La grande maggioranza auspica che tali disposizioni siano rese più restrittive. In generale predomina l’opinione secondo cui non garantiscano la protezione dei consumatori. Le proposte di rielaborazione tenderebbero per lo più a tralasciare le limitazioni temporali all’autorizzazione all’esercizio della professione e ad esigere una post-qualificazione per coloro che non soddisfano i requisiti, eccetto che per i titolari di un’autorizzazione cantonale.

Vari partecipanti alla consultazione (ZG, TG, BS, GL, CDS, AR, AI, AG, santésuisse) sottolineano che l’affermazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui la legge sulle professioni psicologiche