Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

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TI fa notare che nel Cantone è in vigore da ben 26 anni il Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta e auspica che l’esperienza maturata nel corso degli anni venga utilizzata dagli organi consultivi e valutativi previsti (commissione della professioni psicologiche).

Federazioni professionali e associazioni di categoria

La federazione professionale FSP e numerose associazioni e società affiliate (ATPP, ASNP, SSTCC, SST-P, ASPC, SPCP, SGFBL, GHypS, vipp) ritengono che le loro aspettative siano soddisfatte sotto molti aspetti. Chiedono tuttavia - alla stregua di OW, Università GE, Università BA, Università SG, VfV, SGAOP e FPC - tre correzioni fondamentali: prima di tutto, il campo d’applicazione deve estendersi a tutte le attività psicologiche qualificate (la variante dell’art. 2 viene respinta), secondo occorre sottoporre a verifica le formazioni universitarie che abilitano all’esercizio della professione e che costituiscono un requisito (SGP) per accedere ai cicli di perfezionamento (art. 7 e 10) e, infine, le disposizioni transitorie devono essere snellite.

Numerose associazioni professionali di psicoterapia sottolineano la specificità di questa disciplina, riconducibile tra l’altro alla varietà di indirizzi e metodi, all’interdisciplinarità, alla sua situazione particolare per quanto riguarda il perfezionamento, all’approccio teorico-concettuale specifico e alla maggiore importanza attribuita alla protezione della salute rispetto ad altri indirizzi psicologici (EFPP, Istituto C.G.Jung Zurigo). Charta e altri partecipanti chiedono di permettere ai titolari di diplomi universitari affini alla psicologia l’accesso ai cicli di perfezionamento (cfr. anche il paragrafo sulla psicoterapia nelle pagine seguenti).

L’ASPA ritiene che i compiti affidati ai Cantoni siano eccessivi e rileva che spetta alla Confederazione valutare in via risolutiva le professioni psicologiche qualificate per mezzo del sistema dell’accreditamento. Consiglia quindi di delimitare in modo più chiaro le competenze federali e cantonali della Confederazione e dei Cantoni. Il Centre Patronal considera invece adeguato il margine di manovra dei Cantoni.

Istituzioni formative

L’avamprogetto è accolto anche dalla maggior parte delle istituzioni formative pubbliche (ZFH, Università BE, HAP, ASPA, Università BA, Università FR, UNIL), che in generale sono favorevoli a subordinare l’esercizio delle professioni disciplinate dalla legge a un diploma riconosciuto (master) di un’università o di una scuola universitaria di psicologia e di una specializzazione supplementare in settori professionali qualificati (FSP, ASNP, SGFBL, VfV, CUS, SGI-PA, vpz, psyCH, UNIL).

La CCSUP fa notare che, in virtù della Dichiarazione di Bologna firmata dalla Svizzera, sia il diploma di bachelor che quello di master abilitano all’esercizio di una professione.

La FHSO approva esplicitamente l’equiparazione tra formazione universitaria di psicologia e formazione presso le scuole universitarie professionali. Dal canto suo, la CCSUP constata con soddisfazione che l’avamprogetto tiene conto del principio di «equivalenza nella differenza» tra le formazioni offerte dalle scuole universitarie professionali (SUP) e quelle offerte dalle università. L’Istituto di psicologia dell’Univerità ZH è del parere che le SUP dovrebbero migliorare la qualità e gli standard dei propri cicli di studio. FSP, diverse società affiliate e l'Università FR ritengono necessaria una verifica delle formazioni universitarie. Le università e le scuole universitarie professionali (HAP, FHSO) auspicano una differenziazione dei diplomi di master.

Il Rettorato dell’Università BE, pur approvando l’orientamento di massima dell’avamprogetto, considera la formulazione di obiettivi in materia di formazione un’ingerenza nella competenza dei Cantoni in ambito universitario (anche UDC, CDPE, LU, CCSUP). L’armonizzazione della formazione universitaria in psicologia, cui ambisce l’avamprogetto, pregiudica la libertà di insegnamento e di ricerca. La CCSUP considera superflue le disposizioni sul perfezionamento universitario, ma sarebbe favorevole a disposizioni che disciplinano il perfezionamento offerto da altre istituzioni formative. Suggerisce inoltre di rinunciare a formulare obiettivi in materia di formazione, facendo notare che, in generale, l’eterogeneità delle competenze dei servizi federali (SER, UFFT, UFSP) nel disciplinamento delle formazioni ostacola una politica universitaria coerente ed adeguata. La CMPR individua invece un punto critico a livello di contenuti nel fatto che l’armonizzazione delle disposizioni si limita al perfezionamento, all’autorizzazione ad esercitare e all’esercizio della professione, mentre per la formazione – fase indissociabile da quella del perfezionamento – si è rinunciato ad una normativa uniforme cedendo alle pressioni degli interessi cantonali.

Alcune istituzioni formative private si considerano svantaggiate dalle disposizioni relative alla psicoterapia, soprattutto da quelle contenute nell’articolo sulla protezione dei titoli - e in particolare per le attività di consulenza non universitarie nel settore della psicologia/psicoterapia. L’Istituto Szondi, la FHSO e il gruppo dei consulenti in psicologia individuale criticano l’eccessiva densità normativa, che secondo loro limita troppo la libera concorrenza e ostacola l’adeguamento flessibile delle offerte di perfezionamento alle nuove esigenze del mercato.