Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Su tale base, la CDPE e LU mettono in dubbio la necessità di una legge, sostenendo che, dal punto di vista della politica dell’istruzione, la legge sull’aiuto alle università e la legge sulle scuole universitarie professionali - insieme alle leggi cantonali sulle università - siano di per sé sufficienti. La LPPsi sarebbe inoltre in contraddizione con la Dichiarazione di Bologna sotto due aspetti: primo per quanto riguarda la funzione del diploma di bachelor e master, secondo per quanto riguarda la riduzione della durata degli studi.
BS, CDS, AR e ASNP valutano positivamente il fatto che la legge federale sul mercato interno (LMI, RS 943.02) non si applica alle professioni della psicologia e, pertanto, non comporta un livellamento verso il basso delle prescrizioni professionali. Pur considerando positivo quest’elemento, l’USAM vorrebbe che la legge contenesse il minor numero possibile di norme dettagliate e garantisca la massima tutela contro l’esercizio della professione da parte di operatori non qualificati. La ZüPP ritiene che le ripercussioni della LPPsi sull’autonomia dei Cantoni siano moderate tenuto conto dell’inasprimento della legge sul mercato interno.
In considerazione degli Accordi bilaterali e della situazione del mercato del lavoro europeo, l’USAM ritiene che la legge sia necessaria poiché per i professionisti svizzeri qualificati devono valere condizioni quadro analoghe a livello europeo e internazionale. UR sottolinea che le disposizioni della LPPsi non comportano una discriminazione per gli Svizzeri all’interno della zona UE. Oltre a permettere la mobilità a livello europeo grazie all’armonizzazione (anche Coraasp), la legge getterebbe le basi per promuovere e sviluppare durevolmente le nuove conoscenze e la ricerca in psicologia. Non va poi dimenticata la mobilità intercantonale per l’esercizio indipendente della professione (ASNP). Il Centre Patronal ritiene addirittura che la necessità della legge sia motivata dagli sviluppi delle relazioni internazionali e in particolare dalle relazioni con l’UE (Accordi bilaterali). L’assoggettamento della professione di psicologo ad un percorso formativo universitario è sostenuto soprattutto da UNIL, che vi intravvede un allineamento con altri paesi (USA, GB, D, NL e F) e un’agevolazione nel riconoscimento reciproco dei titoli e nella libera circolazione delle persone in Europa. La FER è favorevole a che l’accesso degli psicologi svizzeri al mercato europeo venga facilitato grazie al riconoscimento dei titoli a livello federale.
Vari partecipanti alla consultazione (ZG, TG, BS, GL, CDS, AR, AI, AG) sottolineano che l’affermazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui la legge sulle professioni psicologiche non dev’essere il primo passo verso l’ampliamento delle prestazioni obbligatorie dell’assicurazione sociale malattie, è corretta e importante. Anche per il PPD è molto importante che la legge non preveda alcuna abilitazione a fornire prestazioni dell’assicurazione malattie conformemente alla legge sull’assicurazione malattie (LAMal). Le associazioni di tutela dei pazienti (Pro Mente Sana, Coraasp) esigono una modifica in tal senso della LAMal.
L’UDC teme che la formulazione adottata nell’avamprogetto crei un «precedente» per un futuro addebito delle prestazioni all’assicurazione malattie di base. santésuisse avverte che non bisogna in alcun modo aprire la strada all’estensione del numero dei fornitori di prestazioni a carico degli assicuratori sociali malattie e chiede di integrare nel messaggio una menzione esplicita.
42 Osservazioni sui singoli articoli
Capitolo primo: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d’applicazione Articolo 1 Oggetto
In generale
UR, HAP, FHSO e vipp approvano la parificazione della formazione in psicologia offerta dalle università con quella offerta dalle scuole universitarie professionali.
Capoverso 1
CDS, AR e BS chiedono la seguente modifica della lettera a: «…scuole universitarie (scuole universitarie professionali e università)…».
BE vorrebbe stralciare la lettera a perché a suo parere non possiede una base costituzionale sufficiente. USAM e Centre Patronal chiedono una disposizione relativa all’equivalenza tra la formazione universitaria e quella delle SUP nonché trasparenza sulle differenze esistenti.