Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

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La FER è del parere che il termine «sanità» potrebbe creare problemi poiché l’esercizio della professione si estende anche ad altri settori.

La SSTCC fa notare che è difficile accertare se un’attività incide sulla salute. Inoltre vi è il pericolo che attività psicologhe consolidate e degne di protezione quali la psicologia giuridica, la psicologia del traffico e della carriera professionale vengano escluse dal campo d’attività della legge. GE auspica che la protezione si estenda anche alla psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’educazione e dell’emergenza.

GR deplora che in virtù dell’articolo 2 così come proposto anche la psicologia geriatrica, la psicologia dello sport, il supporto psicologico alle vittime e la psicologia dell’emergenza rientrerebbero nel campo d’applicazione della legge. In questi settori, infatti, non vi sono attualmente cicli di formazione e di specializzazione e non ne è prevista la creazione (GR, CDS, AR, AI, ZG). Se si optasse per questa variante, sarebbe il Tribunale federale a definire in modo risolutivo il campo d’applicazione della legge (GR). Dal canto suo, la CDS teme un’interpretazione troppo ampia e un carico amministrativo considerevole per i Cantoni.

Secondo l’ASOSP occorrebbe completare questa definizione aggiungendo che la legge si applica alle professioni psicologiche che «offrono consulenza psicologica indipendentemente dall’indicazione medica e psicodiagnostica». I consulenti e i terapeuti familiari e di coppia sarebbero esclusi dal campo d’applicazione dell’avamprogetto (VEF).

La SST è invece del parere che la LPPsi debba disciplinare solo rami professionali del settore sanitario e che pertanto l’attività consulenziale vada stralciata (anche secondo Charta e AvenirSocial). Teme anche un’interdizione di fatto dall’esercizio delle professioni affini alla psicologia.

Per Charta non è chiaro quali professioni psicologiche siano disciplinate dall’articolo così come proposto e suggerisce la seguente formulazione: «Essa si applica alle professioni psicologiche correlate alle professioni sanitarie e all’attività terapeutica, segnatamente a tutte le attività che prevedono esami psicodiagnostici, valutazioni o trattamenti psicologici» (anche SGAP). La consulenza psicologica non dev’essere subordinata alla LPPsi. Se così fosse, le disposizioni andrebbero formulate in modo che anche coloro che hanno seguito una formazione universitaria di base in un settore diverso dalla psicologia possano prestare consulenza psicologica, a condizione di aver seguito la necessaria specializzazione. Inoltre, sempre in merito alla limitazione del campo d’applicazione alle professioni sanitarie è discutibile il fatto che la psicologia della salute, giuridica, del traffico e della carriera professionale siano assoggettate alla legge, contrariamente alla psicologia della riabilitazione.

ZH vorrebbe limitare l’obbligo di autorizzazione alle professioni della psicologia che implicano il contatto con i pazienti e che mirano effettivamente a curare malattie e disturbi della salute (parere analogo di SH). Ritiene inoltre che vada fatta una chiara distinzione tra queste professioni e le attività di altre professioni psicologiche che comportano unicamente una perizia o una consulenza oppure che vengono esercitate su incarico di terzi. In questa categoria rientrano la psicologia della salute, del traffico, della carriera e della riabilitazione e, parzialmente anche la psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza noché la psicologia clinica. In questo senso, quindi, entrambe le versioni dell’articolo 2 vanno rielaborate. In caso di dubbio, ZH predilige la variante. L’Istituto C.G. Jung ritiene inammissibile e fuorviante voler tutelare anche professioni e titoli che non possono essere esercitati autonomamente a scopo terapeutico (ad es. psicologia giuridica, del traffico, della carriera, psicologia sociale, psicologia del lavoro). Dal punto di vista costituzionale non sussite infatti un interesse pubblico preponderante.

BE propone di disciplinare i singoli titoli in un’ordinanza.

Capoverso 3

DaS chiede di completare il capoverso con la frase: «Gli standard applicabili al perfezionamento in psicoterapia previsti dalla presente legge corrispondono a quelli della legge sulle professioni mediche (LPMed)».

FMH, SSPP e FER stralcerebbero invece il rinvio alla legge sulle professioni mediche per quanto attiene al perfezionamento in psicoterapia.

Capoverso 4 (nuovo)

Charta e KJF propongono un nuovo capoverso 4 a norma del quale i requisiti applicabili al perfezionamento in psicologia nella LPMed e nella LPPsi devono essere equivalenti.