Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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Sezione 3: Protezione dei titoli Articolo 5 Protezione dei titoli
In generale
CDS, SH, BS, AR e AI approvano l’articolo, in particolare nell’ottica della protezione dei pazienti.
I pareri divergono sull’articolazione della protezione dei titoli: SO e FHSO auspicano che anche i titolari di un bachelor o di un diploma IAP possano far uso del titolo di «psicologo» e vorrebbero completarlo con la dicitura «BA» o «MA».
VD giudica l’articolo poco chiaro e preferisce che i titoli professionali vengano definiti dalle organizzazioni professionali. SST crede che una protezione dei titoli con denominazioni professionali più precise potrebbe soddisfare in misura sufficiente l’esigenza di protezione dall’inganno e dal raggiro. Secondo CCSUP basterebbe un disciplinamento più semplice, a tenore del quale può definirsi psicologo solo chi ha assolto uno studio universitario corrispondente. Rimanda inoltre al disciplinamento dei titoli nella legge sulle scuole universitarie professionali (e relative ordinanze) come pure ai regolamenti della CRUS e, in ambito universitario, della CUS.
FG POP apprezza che l’avamprogetto non sancisca una protezione generale dei titoli ma si limiti al settore della sanità. L’associazione degli studenti psyCH è invece del parere che l’articolo possa indurre ad abusare dei titoli proprio al di fuori di questo settore e invita pertanto ad estendere la protezione dei titoli a tutte le attività psicologiche qualificate.
SGIPA teme che le denominazioni professionali tradizionali e consolidate (ad esempio «consulenza psicologica individuale») possano essere precluse a coloro che non sono titolari di un diploma universitario. Ciò equivarrebbe ad avvantaggiare le professioni psicologiche e a misconoscere le specializzazioni in consulenza psicologica che esistono ormai da vari anni. Propone pertanto una deroga.
USAM ritiene che l’articolo sulla protezione dei titoli si concentri troppo sulla psicoterapia e chiede una verifica della sua coerenza rispetto all’articolo 28 (esercizio della professione indipendente). NE propone una riformulazione coerente con l’articolo 28.
CUS chiede espressamente un’informazione mirata da parte delle autorità in modo tale che la disposizione esplichi davvero i propri effetti.
Capoverso 1
CUS, GR, ZH, SO, ZFH e FHSO fanno valere che l’ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali prevede un bachelor in psicologia applicata, mentre la LPPsi nega al bachelor qualsiasi funzione (anche FHSO). La FHSO è del parere che il titolo di «psicologo» non debba essere precluso ai titolari di un diploma di bachelor. La CCSUP attira l’attenzione sul fatto che la disposizione non è conforme al sistema di Bologna. La CUS invita a eliminare questa contraddizione. GR e ZH chiedono che la disposizione venga adeguata al regolamento della CRUS sulla designazione uniforme dei diplomi di studio. L’Istituto di psicologia dell’Università ZH propone la seguente aggiunta: «Conformemente al regolamento sulla designazione uniforme dei diplomi di studio adottato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere il 14 maggio 2004 nel quadro della riforma di Bologna, accanto all’indicazione del diploma ottenuto (bachelor e master) occorre indicare obbligatoriamente l’indirizzo scientifico (o l’approccio metodologico) e il nome dell’istituzione formativa che ha rilasciato il diploma». L’Università FR approva la disposizione e ritiene che sia un importante passo avanti.
FSP, SSTCC e SPCP chiedono la seguente aggiunta: «…e completare la denominazione della professione con l’aggettivo «psicologico» e i suoi composti».
Quale diploma universitario riconosciuto, la FHSO vorrebbe che si menzionasse, accanto al master e alla licenza, anche il diploma e il bachelor. L’ASPA propone un adeguamento redazionale: visto che il capoverso disciplina unicamente l’impiego del sostantivo «psicologo», la protezione dei titoli dovrebbe estendersi anche alle denominazioni composte delle altre professioni della psicologia (senza titolo di perfezionamento).
SGTA Zurigo e l’Istituto C.G. Jung vorrebbero stralciare il capoverso: si tratterebbe infatti della protezione di un titolo che non è tutelato in altri diplomi di studio (SGTA Zurigo). L’Istituto C.G. Jung è del parere che la protezione del titolo di psicologo non sia difendibile. Anche per SGAP e Charta la protezione dei titoli può riferirsi solo alle professioni psicologiche intese come professioni sanitarie e terapeutiche. Secondo Charta occorre verificare se il capoverso 1 vada mantenuto e se piuttosto non bisognerebbe riservare la protezione al titolo di perfezionamento. In questo senso, DaS propone la seguente formulazione: «…e abbia assolto il perfezionamento corrispondente, può far uso del titolo di una delle professioni psicologiche del settore della sanità menzionate nella presente legge».