Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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dalla legge (cfr. anche art. 6 e art. 7 nuovo cpv. 5). L’Università ZH e ASPC esigono che si verifichi regolarmente se i diplomi rispettano gli obiettivi e che a tale scopo il Consiglio federale istituisca una commissione competente dal punto di vista professionale. I diplomati che presentano un’insufficiente formazione dovrebbero essere ammessi all’esercizio della professione ai sensi di questa legge unicamente dopo aver ottenuto una post-qualificazione (UR, AI, per analogia: Università BA, AMCS, ASNP, vipp). Il DFI dovrebbe per lo meno poter determinare se una formazione è insufficiente (Università GE).
FR ritiene opportuno riconoscere soltanto i diplomi universitari che rispondono ai requisiti della LAU e della LSUP. ZG chiede di vietare ai titolari di una formazione universitaria che non corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 7 di definirsi psicologi (aggiunta analoga nell’articolo 27).
Alcuni partecipanti alla consultazione (BS, NE, NW, GR, TI, CDS, AR, VD, AG, FR, ZH, ZG, CDPE, OW, ATPP, Università ZH, SAGKB, SSTCC, Università FR, SST-P, Centre Patronal, ASPC, Università GE, SPCP, ASPEE, CUS, PPD, SKS, ZüPP, Università SG, FSP, vpz, UNIL, santésuisse, vipp) giudicano la formulazione «possibilmente bene» poco chiara e ne auspicano la soppressione (oppure propongono una formulazione più adeguata).
L’Istituto C.G. Jung e DaS esigono che si espliciti la limitazione alle professioni sanitarie.
VS chiede di stralciare la formulazione potestativa e di sostituirla con l’espressione «…adempiano gli obiettivi…»).
L’Università BE constata anche in questo caso un’ingerenza nell’autonomia delle scuole universitarie e chiede di stralciare senza sostituzione i capoversi 1 e 2. Secondo la stessa, si riconosce chiaramente la pressione volta a considerare gli interessi dell’esercizio della professione, benché sia stata scelta una formulazione che - almeno per il momento - garantisce il mantenimento della competenza costituzionale dei Cantoni in materia di formazione universitaria.
Capoverso 2
Le espressioni «diplomi universitari affini alla psicologia» e «in condizioni appropriate» inducono a
ritenere l’ordinamento poco preciso. CDPE, CUS, SG, HAP, SVG e SSPPIA chiedono di spiegare concretamente il concetto di «diplomi universitari affini alla psicologia». Dal canto suo, il PPD domanda di stralciare il capoverso oppure di esplicitarlo.
TG considera la disposizione poco chiara e propone di considerare adeguatamente le conoscenze preliminari
GR, ZFH e FHSO non capiscono per quale motivo i titolari di un diploma universitario affine alla psicologia dovrebbero avere la possibilità di seguire una formazione abbreviata in psicologia. Ritengono fondamentalmente che l’esercizio di una professione psicologica implichi l’assolvimento di uno studio completo in psicologia. L’apertura non deve permettere che un generoso riconoscimento di formazioni in altri indirizzi di studio metta a repentaglio la protezione della salute (ZFH, CUS).
vKJp propone di considerare affini alla psicologia i diplomi universitari in pedagogia, psicologia pedagogica, pedagogia curativa e pedagogia sociale.
Temendo che la soluzione proposta riaccenda le discussioni di politica della formazione degli scorsi anni, l’ASPA raccomanda di stralciare il capoverso. Se si decide di conservarlo, essa suggerisce di considerare soltanto i master in sociologia e pedagogia. Dal canto suo, la FSP chiede che in caso di nuova formulazione non venga omessa l’esigenza di qualità master/licenza e che questa raccolga il consenso delle università.
Per VPB, SGTA Zurigo, Istituto C.G. Jung, SGAP, DaS e Charta l’espressione «affini alla psicologia» è addirittura troppo restrittiva e andrebbe sostituita con «altri», ciò che risponderebbe anche all’obiettivo della riforma di Bologna.
VPB, PSZ, SSPA e Charta si richiamano alla cosiddetta «Fensterlösung» del progetto degli esperti (cfr. osservazioni generali), sostenendo che la formulazione scelta è troppo vaga (PSZ). Oltre che riprendere questa soluzione, Charta vede la possibilità di uno studio complementare postgrado per accedere al perfezionamento in psicoterapia (proposta di Charta). Essa sostiene inoltre che per la psicoterapia sia necessario garantire un accesso interdisciplinare. Secondo la SST, le scuole universitarie devono ammettere i titolari di diplomi universitari affini alla psicologia (a condizioni adeguate). Per l’ASP è fondamentale che l’accesso ai cicli di master in psicologia sia garantito anche a persone che provengono da altre discipline sociali o dalle scienze umane. Per l’ammissione agli studi di master, la Facoltà di psicologia dell’Università di Basilea chiede un diploma di bachelor universitario in psicologia. Sempre secondo la stessa facoltà, l’ammissione al perfezionamento è di competenza dei rispettivi programmi.
L’Università BE respinge l’espressione «in condizioni appropriate» giudicandola poco esplicita e il capoverso 2 a causa delle conseguenze poco chiare per le scuole universitarie.