Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

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NE propone una riformulazione coerente in funzione dell’articolo 28.

Capoverso 2

CDS, AR e AI propongono di creare e imporre un titolo per ogni professione menzionata all’articolo 2 lettere b-h. NE propone di riformulare il capoverso. SG auspica una precisazione: chi ha ottenuto un titolo di perfezionamento federale può utilizzare un determinato titolo professionale.

FSP e SSTCC propongono di introdurre la seguente formulazione: «Chi ha ottenuto un titolo di perfezionamento riconosciuto dalla presente legge può utilizzare titoli composti della disciplina di specializzazione e la denominazione professionale di «psicologo».

La SSPPIA esige una formulazione esplicita sul riconoscimento federale dei titoli di perfezionamento.

Secondo la SSTCC la disposizione di cui al capoverso 2 permetterebbe di mantenere denonimazioni che non corrispondono all’intenzione della legge (ad es. terapeuta corporale, terapeuta analitico, centro di terapia comportamentale).

Lettera a

Poiché nella psicoterapia moderna rientrano anche la terapia psicosomatica e farmacologica (che non vengono impartite da psicologi), il titolo «psicoterapeuta» non è corretto (AMPP). AMPP e SGGP propongono di parlare di psicoterapia psicologica. Anche FER, EFPP e FMH auspicano lo stralcio della lettera a. FMH e FER vorrebbero un disciplinamento separato della psicoterapia.

Lettere b e c

Anche in questo caso, come caldeggiato dall’EFPP, occorre stralciare il titolo di psicoterapeuta ed autorizzare unicamente le denominazioni professionali composte dalla disciplina e dal titolo (ad es. psicoterapeuta con formazione di base in psicologia). Charta e Institut für Logotherapie und Existenzanalyse stralcerebbero le lettere b e c in quanto non bisognerebbe sottoporre a tutela aggettivi che sono entrati a far parte del linguaggio corrente. Ciò porterebbe infatti a vietare denominazioni comuni quali «parapsicologia» o «consulente psicologico individuale» (dove l’attività di consulenza si fonda sul metodo) e a sanzionarle secondo quanto previsto all’articolo 48.

SGAP, DaS, SVG (solo c) e CSP (solo c) auspicano lo stralcio della disposizione perché considerano che la protezione si spinga troppo oltre.

Capoverso 3 (nuovo)

La SSTCC propone di aggiungere la seguente disposizione: «Chi non è autorizzato a portare il titolo di psicologo conformemente alla presente legge, non può far uso di denominazioni quali «consulenza», «centro», «terapeuta» in combinazione con il termine «terapeuta/terapeutico» né di denominazioni di una disciplina psicologica (ad es. consultorio di terapia analitica o centro terapeutico).

Capitolo secondo: Formazione universitaria Articolo 6 Obiettivi

In generale

BE ritiene che la Confederazione non abbia la competenza per definire gli obiettivi e i requisiti della formazione universitaria. BE e SH chiedono di stralciare questa disposizione.

La ZFH critica la moltitudine di obiettivi e i doppioni con la legge sulle scuole universitarie professionali, che ostacolano l’attuazione e la verifica degli obiettivi.

AMCS, BL, SFDP, USAM e Università BA desiderano garantire il conseguimento degli obiettivi di formazione sia per gli esami universitari nazionali che per quelli esteri (BL). Il conseguimento degli obiettivi dovrebbe inoltre figurare quale presupposto per l’accesso alla professione (SFDP) o il perfezionamento (SSP, BL; formazione professionale). SSP e GHypS esigono un controllo della qualità anche a livello della formazione. La SSP chiede di disciplinarlo in un nuovo capoverso 5 e di non riconoscere la formazione universitaria quale requisito per il perfezionamento se a lungo termine non soddisfa i criteri della formazione di base.

L’Istituto C.G. Jung, KJF (lettere b e d) e DaS constatano una confusione tra gli obiettivi della formazione universitaria e quelli del perfezionamento (secondo SGTA con gli obiettivi della formazione professionale). La CUS deplora l’assenza di un’abilitazione per l’esecuzione di lavori scientifici, intesi come l’elaborazione dei risultati e la loro utilizzazione scientifica. Il CMB si rammarica del fatto che il coordinamento a livello federale nell’ambito della formazione, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento sia disciplinato in modo meno rigoroso rispetto al progetto LPMed.