Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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La CUS ritiene che la traduzione francese del passaggio «aux titulaires de diplômes des hautes écoles apparentés à la psychologie» possa essere migliorata. Propone inoltre di inserire nel commento al messaggio un riferimento alle direttive della CUS sul modello di Bologna.
Capoverso 3
ASPS, ASPEE e Università SG approvano in particolare l’esigenza di un diploma di licenza o di master. A questo proposito, si ricorda ripetutamente che anche il bachelor è un diploma universitario.
PLR e FHSO chiedono di menzionare il bachelor. Secondo la FG POP, per la psicoterapia intesa come professione autonoma è necessario continuare a garantire anche ai diplomati di altri cicli di studio di base la possibilità di conseguire conoscenze fondamentali complementari in psicoterapia, in adempimento al principio della mobilità orizzontale tra discipline scientifiche promosso dalla riforma di Bologna. In questo caso il rinvio al modello di Bologna non è sufficiente. Il CMB chiede invece di stralciare il passaggio «ai sensi del modello di Bologna», in quanto si tratta unicamente di un modello, che per ragioni formali e pragmatiche non può essere inserito in un testo di legge. L’ASPA ritiene che un diploma di bachelor ai sensi della LSUP (applicabile alle formazioni SUP in psicologia applicata) preveda unicamente l’abilitazione all’esercizio della professione. (Per giunta, non si dovrebbe parlare di licenza, in quanto questo titolo accademico è destinato a scomparire).
Capoverso 4
Per l’ASPA è positivo che le scuole universitarie siano tenute esplicitamente a garantire la qualità della formazione.
Capoverso 5 (nuovo)
VS, OW, NW, VD e NE propongono un nuovo capoverso 5, secondo cui il DFI è chiamato a sorvegliare i cicli di formazione (NW) e, se necessario, ad adottare provvedimenti. GIR, ATPP, Università ZH, ASNP, SSTCC, Università FR, SST-P, Centre Patronal, Università GE, ASPC, SPCP, SGFBL, VD, ASPEE, ZüPP, Università SG, FSP, OW, santésuisse, vipp, SVB e Charta propongono che il Consiglio federale o il DFI non riconoscano come presupposto per l’esercizio della professione ai sensi della presente legge una formazione universitaria che non ne soddisfa i requisiti. La FSP approva la proposta, poiché consente al legislatore di tenere conto anche della competenza costituzionale dei Cantoni nell’ambito della formazione.
Articolo 8 Denominazione dei diplomi universitari in psicologia
La CRUS approva questo articolo. TI ritiene invece che andrebbe stralciato, in quanto le disposizioni della CUS prevedono già l’indicazione precisa della disciplina. La stessa CUS ricorda che la denominazione deve permettere di capire se si tratta di studi universitari o di studi conclusi presso una scuola universitaria professionale. VD, Centre Patronal, ASPC, UNIL e USAM chiedono una chiara distinzione tra i titoli universitari (Bachelor e Master of Science in Psychology) e i titoli delle scuole universitarie professionali (Bachelor of Arts in Psychology). L’HAP sottolinea che è adeguato soltanto l’uso delle denominazioni Bachelor e Master of Science. L’ASPA raccomanda di obbligare le scuole universitarie ad armonizzare le denominazioni dei diplomi o ad attenersi alle designazioni di Bachelor e Master of Science. La SGTA chiede di stralciare l’articolo.
Articolo 9 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti
La CRUS concorda con questo articolo.
CDS, AR e ZG ritengono che manchi un’unità di misura per stabilire quali licenze e diplomi di master vadano riconosciuti ai sensi di questa legge.
FR propone una formulazione che sancisca il riconoscimento dei diplomi universitari conformi ai requisiti della LAU e della LSUP. La CUS sostiene che l’ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali, basata sulla LSUP, prevede un titolo di bachelor in psicologia applicata. Sempre secondo la CUS, occorre eliminare questa contraddizione, affinché i titolari di un diploma di bachelor in psicologia (di scuole universitarie professionali e università) possano avvalersi del titolo di bachelor senza rendersi punibili.
La FHSO propone di aggiungere i diplomi di bachelor. La CSSUP chiede un adeguamento dell’articolo, che non sarebbe conforme al modello di Bologna.