Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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Lettera d
La CUS è del parere che questa vaga descrizione di comportamento lecito e illecito non offra alcuna certezza del diritto. FMH, SSPP e EFPP adeguerebbero il tenore di questa disposizione a quello contemplato dalla LPMed, aggiungendo che la pubblicità nel campo della psicoterapia psicologica è vietata. Essi rilevano inoltre che nella pratica è molto difficile giudicare l’obiettività e la corrispondenza al fabbisogno pubblico della pubblicità nel campo della psicoterapia e che ciò genererebbe inutili contenziosi sul piano giuridico.
L’Istituto Szondi ritiene che la pubblicità non debba figurare tra i doveri professionali. Per SGTA Zurigo, la pubblicità non corrisponde a un fabbisogno pubblico e, pertanto, chiede lo stralcio di questa lettera. Secondo Pro Mente Sana Ginevra, questa disposizione è opportuna per i terapeuti che fanno promesse fuorvianti ma questa categoria non rientra nel campo d’applicazione della legge. La FER non condivide che si ammetta la pubblicità per gli attuali o i futuri fornitori di prestazioni dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Lettera e
JU attira l’attenzione sul fatto che la professione dello psicoterapeuta con formazione di base in psicologia è vincolata al segreto professionale ai sensi del Codice penale e chiede di intendere la disposizione in questo senso. SH accoglie con particolare favore un’aggiunta nel Codice penale, mentre la FMH sollecita una formulazione più precisa.
Lettera f (nuova)
L’ASA inserirebbe nei doveri professionali (invece che nelle condizioni di autorizzazione): «ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi o fornito una sicurezza finanziaria equivalente.»
Articolo 36 Autorità cantonale di vigilanza
In generale
SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione dato che implica un’ingerenza eccessiva della LPPsi nelle competenze cantonali. Secondo l’Università ZH l’autorità di vigilanza dovrebbe far parte del Dipartimento cantonale della sanità.
L’Istituto Szondi invita a stralciare questa disposizione «superflua».
Capoverso 2
VD estenderebbe volentieri la disposizione all’esercizio della professione in generale e non solo ai doveri professionali.
Articolo 37 Misure disciplinari
SO, AMCS e VD stralcerebbero questa disposizione dato che implica un’eccessiva ingerenza nelle competenze cantonali. AMCS si chiede se il concetto «misure disciplinari» non sia riservato al diritto pubblico del personale (termine corretto: «amministrative o in materia di vigilanza»). L’Istituto Szondi non capisce la logica di questa disposizione: basta il Codice penale.
Capoverso 1
Lettere a e b
BE e CUS chiedono che venga spiegata la differenza tra avvertimento e ammonimento.
Lettera c
VS e FR considerano esigua la multa di fr. 20'000.-. FR attribuirebbe ai Cantoni la competenza di fissare l’ammontare delle multe.
Lettera d
Secondo BS e CDS il divieto dell’esercizio di una professione indipendente per un periodo di sei anni al massimo è eccessivo. Tre anni sarebbero sufficienti, visto che dopo un’interruzione troppo lunga appare impossibile riprendere l’esercizio di un’attività indipendente.
Pro Mente Sana Ginevra ritiene che questa disposizione possa essere aggirata facilmente, ad esempio utilizzando il titolo di terapeuta (terapista) o consulente.