Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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Articolo 30 Obbligo di autorizzazione
TG vorrebbe che fosse la Confederazione ad occuparsi delle autorizzazioni, sgravando i Cantoni dalla vigilanza, visto che spesso non dispongono di specialisti per tutti i settori in cui si esercita la professione indipendente.
BS, AR, AI e CDS invitano a spiegare il nesso tra la LPPsi e l’articolo 2 capoversi 2-6 della legge sul mercato interno (LMI) che figura nel rapporto esplicativo. BS, AR e CDS si chiedono se dalla LPPsi traspare in misura sufficientemente chiara che nel caso di un trasferimento in un altro Cantone bisogna chiedere una nuova autorizzazione.
Il PLR rileva che l'obbligo dell'autorizzazione cantonale è contrario alla legge sul mercato interno e, pertanto, andrebbe stralciato.
Articolo 31 Obbligo di comunicazione
GR e CDS non capiscono perché nella LPPsi non si possa recepire una disposizione analoga a quella dell'articolo 35 LPMed.
Per SH questa disposizione può essere accettata solo se risulta conforme alla normativa CE.
La SSPPIA non capisce perché si imponga solo un obbligo di comunicazione invece che un’autorizzazione.
Articolo 32 Condizioni d’autorizzazione
SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione, dato che implica un’ingerenza eccessiva nelle competenze cantonali.
Pro Mente Sana Ginevra propone una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione cantonale se un altro Cantone ne ha già emessa una.
L’ASPA vorrebbe che fosse la Confederazione a disciplinare le condizioni d’autorizzazione per tutte le professioni della psicologia.
La FHSO suggerisce di apportare la precisazione seguente: « L’autorizzazione all’esercizio di una professione indipendente ai sensi degli articoli 2 e 28 è rilasciata se […]».
Lettera b
Le definizioni «affidabile» e « offre dal profilo fisico e psichico la garanzia » non rientrano in una concezione moderna di libertà economica (NW). Considerati concetti giuridici vaghi, concedono inoltre alle autorità esecutive uno spazio di manovra troppo vasto e risultano di difficile applicazione (NW, UR, per analogia: Università ZH, FHSO, ASPA ZFH, vipp). La CUS e altri partecipanti chiedono una formulazione più precisa almeno nel rapporto esplicativo.
PS, Charta e Pro Mente Sana Zurigo ritengono che la formulazione « offre dal profilo fisico e psichico la garanzia » dia adito a malintesi, discriminando i disabili. Il testo dovrebbe precisare che il richiedente non deve soffrire di una malattia incompatibile con l’attività professionale. L’Università GE propone di tralasciare il termine «fisico» e di riformulare la frase come segue: «è degno di fiducia e presenta le garanzie necessarie ad un esercizio irreprensibile della professione». Pro Mente Sana Zurigo indicherebbe unicamente il criterio «affidabile».
UR suggerisce invece di utilizzare l’espressione «abbia l’esercizio dei diritti civili», definita nel CC, o «reputazione irreprensibile» (nessuna iscrizione nel casellario giudiziale centrale). L’Istituto Szondi opta per una formulazione negativa: «l'autorizzazione non è concessa se il diretto interessato non è degno di fiducia…».
BE ritiene che il rapporto tra l’articolo 32 (ordinamento esaustivo delle condizioni d’autorizzazione) e l’articolo 33 (limitazione dell’autorizzazione) non sia chiaro. VD chiede criteri oggettivi e presenta una proposta di riformulazione.
Lettera c
L’ASA invita a modificare la disposizione in analogia alla legge sulle professioni mediche (LPMed), ossia a intendere l’assicurazione di responsabilità civile professionale quale obbligo professionale e ad aggiungere: «... o fornito una sicurezza finanziaria equivalente». Il fatto che l’assenza di una protezione assicurativa potrebbe comportare la chiusura di singoli studi medici può generare, de facto, un obbligo a contrarre da parte dell’assicuratore, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare la copertura di un rischio assoggettato all’assicurazione di responsabilità civile professionale. L’obbligo a contrarre produce per forza di cose un aumento dei premi e incide negativamente sulla concorrenza tra assicuratori. Charta auspica la parità di