Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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Lettera e
Cfr. commento di Pro Mente Sana alla lettera d.
Articolo 38 Procedimento disciplinare in un altro Cantone
SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione dato che implica un’ingerenza eccessiva della LPPsi nelle competenze cantonali.
Articolo 39 Assistenza amministrativa
In generale
VPB attribuisce grande importanza all’assistenza amministrativa intercantonale come pure all’obbligo di comunicazione tra i tribunali e le autorità di vigilanza e chiede se non sia opportuno notificare anche gli avvertimenti e gli ammonimenti comminati per alcuni reati, ad esempio gli abusi sessuali (cpv. 2 lett. b). VD estenderebbe volentieri la disposizione all’esercizio della professione in generale e non solo ai doveri professionali.
L’Istituto Szondi stralcerebbe l’articolo.
Capoverso 2
BL, BS, GR, BE, GL, AR, AI, AG, ZG, SSPPIA e CDS invitano a vagliare l’eventualità di introdurre anche per gli psicologi un registro analogo a quello previsto dalla LPMed. Se si rinunciasse a tale registro, si dovrebbe perlomeno impedire il cosiddetto «turismo delle autorizzazioni» (BS, ZG, AR, CDS). Si dovrebbe altresì prevedere un obbligo di comunicazione per tutte le misure disciplinari comminate (AR, AI, ZG).
Articolo 40 Effetti del divieto di esercitare una professione a titolo indipendente
VS apprezza che il divieto d’esercizio di una professione sia stato disposto per tutto il territorio nazionale.
Capoverso 3
La CDS reputa questo capoverso superfluo, dato che è già contemplato dall’articolo 39 capoverso 2.
Articolo 41 Prescrizione
In generale
La CDS approva che il termine di prescrizione sia stato allungato di un anno rispetto alla prima versione. SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione dato che implica un’ingerenza eccessiva nelle competenze cantonali. BL reputa breve il termine di prescrizione di due anni e chiede che le azioni giuridiche (ad es. ricorsi) possano avere effetto sospensivo.
Capoverso 5
La CDS accoglie favorevolmente il capoverso.
Capitolo sesto: Organizzazione
VPB rileva che la commissione peritale non viene menzionata in questo capitolo. PSZ deplora in generale l’assenza di indicazioni sulla composizione delle diverse istanze (organo di accreditamento, commissione peritale, commissione delle professioni psicologiche).
Da più parti sono stati sollecitati il coinvolgimento e un’adeguata rappresentazione delle regioni culturali e linguistiche svizzere negli organismi previsti dalla legge (ATPP, GIR).
Sezione 1: Istanza di accreditamento e organo di accreditamento
I partecipanti alla consultazione che vogliono evitare doppioni nella procedura di accreditamento si riferiscono in particolare a questi articoli (cfr. commento al capitolo 4). ZH e GR sostengono che si debbano applicare le procedure esistenti. Anche la CRUS si dice favorevole allo stralcio di questi due articoli: non occorre istituire né un’istanza di accreditamento, né un nuovo organo. La FHSO armonizzerebbe la nomina di questi due organismi con i lavori dell’UFFT in materia di accreditamento dei cicli di studio e di perfezionamento delle scuole universitarie professionali. Andrebbero applicate le stesse procedure per tutte le offerte delle scuole universitarie professionali.