Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 12 pagine
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del collegamento a banda larga, e le condizioni di fornitura, segnatamente il sistema di limitazione dei prezzi. Si osserva inoltre una chiara frattura: da un lato, coloro che sono convinti che il mercato prevale sul servizio universale e che la regolamentazione va limitata al minimo indispensabile, in modo da ridurre le fonti di distorsione. Dall’altro, i sostenitori di un servizio universale esteso, il cui ruolo è di promuovere globalmente servizi di telecomunicazione innovativi, esercitando una reale pressione sui prezzi. Le opinioni su alcuni aspetti divergono al punto che sarà difficile trovare un consenso.
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2.1 Articolo 19, prestazioni del servizio universale
In generale, i partecipanti alla consultazione approvano le modifiche concernenti la portata delle prestazioni del servizio universale.
2.1.1 Art. 19 cpv. 1 lett. a, servizio telefonico pubblico e comunicazioni via fax
Colt approva esplicitamente la distinzione tra «collegamento» (art. 20 cpv. 2 lett. a, b e c) e «prestazioni» (art. 19 cpv. 1 lett. a).
Otto interpellati (Cantoni di VS, BE, UR, OW, simsa, transfair; Gigaherz.ch; Commissione federale delle comunicazioni [ComCom]) si sono detti favorevoli al fatto che le comunicazioni via fax rimangano incluse nelle prestazioni del servizio universale. Solo un grande fornitore di servizi di telecomunicazione (sunrise) ne auspica la soppressione, ritenendo che la penetrazione sul mercato sia troppo debole e che il servizio stia progressivamente perdendo terreno.
2.1.2 Art. 19 cpv. 1 lett. b, servizi supplementari
La soppressione di diversi servizi supplementari, proposta dal Consiglio federale, è in generale accolta positivamente.
a) Informazioni sulle chiamate indesiderate ed estratto delle tasse
Un partecipante alla consultazione (Fédération Romande des Consommateurs, FRC) ha deplorato lo stralcio dall’elenco dei servizi supplementari delle informazioni sulle chiamate indesiderate e dell’estratto delle tasse.
b) Informazioni sui conteggi
Due grandi fornitori di servizi di telecomunicazione (Swisscom, sunrise) e tre associazioni di categoria (SICTA, SWICO, simsa) vedrebbero di buon occhio la soppressione dell’obbligo di fornire informazioni sui conteggi, e questo per diversi motivi: solo una piccola parte degli utenti (meno del 10%) farebbe effettivamente ricorso a questo servizio (Swisscom) che peraltro non risulterebbe molto utile, dato che l’importo indicato non corrisponde necessariamente all’importo figurante sulla fattura (Swisscom, sunrise). Inoltre, questo servizio implicherebbe un investimento superiore ai 10 milioni di franchi (Swisscom). La tecnologia utilizzata (impulso di tassazione) è una peculiarità svizzera (Swisscom, sunrise) e non funziona correttamente per i collegamenti analogici con filtro ADSL (Swisscom). Infine, l’obbligo di fornire informazioni sui conteggi potrebbe ostacolare futuri sviluppi nel campo IP (SWICO, simsa, SICTA).
c) Deviazione
Cinque partecipanti (allo.ch, Cantoni di VD, GR, BS, FR) si oppongono allo stralcio dell’obbligo di offrire la deviazione di chiamata.
2.1.3 Art. 19 cpv. 1 lett. c, accesso ai servizi per le chiamate d’emergenza
Swisscom e SICTA ritengono che l’accesso ai servizi per le chiamate d’emergenza debba essere garantito da tutti i fornitori. Pertanto propongono di escluderlo dall’elenco delle prestazioni obbligatorie del servizio universale e di trasformarlo in un obbligo per tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale. Non essendo specificatamente legato al servizio universale, questo aspetto è stato trattato nell’ambito dell'adeguamento dell’OST in relazione alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC).
2/12 G1000188079 | D5067185