Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

2.6.4 Art. 26 cpv. 1 lett. c e cpv. 3bis, limite di prezzo per l’utilizzazione di un telefono pubblico

Tenuto conto della pressione sempre più forte esercitata dalla telefonia mobile e della diminuzione del volume delle comunicazioni effettuate dai telefoni pubblici, Swisscom ha sempre più difficoltà a coprire i costi fissi. Solo durante i primi quattro mesi del 2006, si è registrata una flessione del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante il contesto poco favorevole, si devono effettuare degli investimenti per rinnovare e adeguare i publifon affinché soddisfino le esigenze poste dalla nuova legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Il concessionario attuale del servizio universale chiede pertanto un aumento del supplemento per l’utilizzazione di un telefono pubblico, segnatamente da 19 a 23 centesimi per minuto iniziato e da 50 a 60 centesimi per il supplemento unico. Va tuttavia rilevato che non sono state fornite cifre né sulla situazione finanziaria attuale, né a suffragio dell’aumento.

2.6.5 Art. 26 cpv. 3, limite superiore di prezzo per le comunicazioni nazionali stabilite da un telefono pubblico

Swisscom accoglie positivamente l’allentamento del controllo dei prezzi per le comunicazioni stabilite dai telefoni pubblici, ma ritiene che la misura non sia sufficiente e chiede la soppressione del limite superiore. In effetti, oggi, qualsiasi utente può usare i servizi della concorrenza con una carta prepagata o attraverso una piattaforma componendo un numero 08xy o 09xy. Questa possibilità non esiste solo per le chiamate internazionali, ma anche per quelle nazionali verso una rete fissa o mobile. Il fatto che oltre la metà del traffico telefonico effettuato da apparecchi pubblici passi già dai numeri 0800 conferma che la concorrenza funziona. Da questo punto di vista non sarebbe pertanto logico mantenere un limite superiore di prezzo solo per le chiamate verso la rete mobile.

2.7 Articolo 32, trasmissione d’informazioni sui conteggi

Due fornitori (Swisscom, sunrise), che vedono di buon occhio l’esclusione dal servizio universale dell'obbligo di fornire informazioni sui conteggi, considerano superfluo l’art. 32, dato che senza tale obbligo non è necessario che l’UFCOM disciplini lo scambio delle relative informazioni tra fornitori.

2.8 Articolo 33 cpv. 5 e 7, determinazione del contributo d’investimento

Sulla modifica di questi capoversi si sono espressi solo Colt e il governo del Cantone di Zugo, che approvano le precisazioni proposte.

2.9 Articolo 34, tasse di concessione per servizi di telecomunicazione

Il finanziamento del servizio universale attraverso le tasse di concessione come previsto dall’art. 34 raccoglie i favori di SWICO.

Per diversi partecipanti alla consultazione, i costi del servizio universale non dovrebbero essere sostenuti dallo Stato, bensì dal concessionario (Unione svizzera delle arti e mestieri) o da altri fornitori (USIE). Il Cantone di Ginevra suggerisce di assegnare più concessioni e di dividere i costi tra i concessionari in base a una chiave di ripartizione, mentre secondo l’USC sarebbe opportuno obbligare i concessionari ad effettuare investimenti di sostituzione o ad alimentare un fondo di coesione al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico.

SICTA e sunrise sono contrari alla creazione di un fondo settoriale, dato che la nuova LTC offre altre possibilità per far fronte ai costi scoperti che il concessionario deve sopportare per la fornitura del servizio universale.

Appellandosi alla migliore efficacia economica dell’aiuto mirato rispetto a quello concesso a innaffiatoio, chiedono di sostituire l’indennità al concessionario con un aiuto diretto ai clienti bisognosi che utilizzano il servizio universale. D’altro canto, il servizio universale è un servizio pubblico e va finanziato con denaro pubblico (ad es. IVA).

Aggiungendo che le tasse di concessione comporterebbero una distorsione del mercato, disparità e incertezza giuridica, invocano la soppressione integrale dell’art. 34.

7/12 G1000188079 | D5067185