Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
loro, il Cantone del Giura e la Stiftung für Konsumentenschutz ritengono che, in presenza di un’offerta alternativa, l’eccezione dovrebbe essere ammessa solo se l'offerta in questione è proposta a condizioni equivalenti.
La ComCom invita a precisare nell’OST che il collegamento a banda larga garantisce un accesso permanente a Internet. allo.ch suggerisce di definire la connessione Internet a banda larga una connessione senza limiti di volume né di durata.
2.3 Articolo 21 capoverso 1bis, installazioni domestiche
Swisscom caldeggia lo stralcio di questo articolo, volto a tutelare gli abbonati, affinché il concessionario del servizio universale disponga di uno spazio discrezionale più ampio.
2.4 Articolo 22a, informazioni sui conteggi
Visto lo stretto nesso tra l’art. 22a e l’art. 19 cpv. 2 lett. b (informazioni sui conteggi), i contrari alla fornitura di informazioni sui conteggi (Swisscom, sunrise, Orange, SICTA, simsa) chiedono la soppressione dell’art. 22a.
Un fornitore (Colt) chiede che l’obbligo di informazione sui conteggi venga soppresso solo per i servizi a valore aggiunto che dipendono dall'utilizzo che ne viene fatto, adducendo che l’importo da pagare per questi servizi può essere calcolato solo dopo un certo lasso di tempo.
2.5 Articolo 25 capoverso 2, criteri qualitativi
Swisscom ricorda che, giusta le disposizioni vigenti in materia di qualità del servizio universale, il servizio di telefonia deve restare operativo per almeno un’ora in caso di interruzione di corrente. L'operatore teme che con il passaggio alla tecnologia IP e ai collegamenti a banda larga non si potrà più alimentare il terminale attraverso la rete telefonica. Inoltre ribadisce che l’esigenza di un’alimentazione a distanza è ormai obsoleta di fronte alla vasta diffusione della tecnologia mobile (oltre sei milioni di utenti in Svizzera) e all’avvento dei terminali con alimentazione separata (ad es. DECT). Chiede pertanto che i criteri di qualità vengano rivisti in funzione dell’evoluzione tecnologica e specificati in modo neutrale e propone di sopprimere l’obbligo di alimentare i terminali attraverso la rete telefonica.
2.6 Articolo 26, limiti superiori di prezzo
L’Unione svizzera delle arti e mestieri esprime un certo scetticismo sulla procedura per la definizione dei limiti superiori di prezzo. Teme in particolare che questa scelta inibisca la concorrenza e, di riflesso, faccia diminuire i prezzi meno rapidamente.
Senza pronunciarsi sul livello generale dei prezzi proposti, il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città auspica che i limiti superiori vengano fissati con maggiore trasparenza e frequenza, al fine di garantire l’«allineamento» con i prezzi di mercato. Questa opinione si ritrova in diverse prese di posizione.
L’UDC si oppone fermamente ai limiti, adducendo che tale procedura è contraria al principio della libera concorrenza e ostacola una rapida diminuzione dei prezzi.
2.6.1 Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva
Al fine di evitare confusioni, Swisscom suggerisce di completare la frase introduttiva precisando che i limiti superiori si applicano ai consumatori.
2.6.2 Art. 26 cpv. 1 lett. a, limiti superiori di prezzo per i collegamenti
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione esprime soddisfazione per i limiti proposti. In sintesi si può affermare che su sessantanove pareri, dodici considerano il limite per il collegamento a banda larga troppo alto. In singoli casi si ha l’impressione che l’interpellato non abbia capito che il prezzo include anche il collegamento analogico tradizionale.
Il Consiglio di Stato svittese stima che i limiti stabiliti per i collegamenti sono troppo alti rispetto ai prezzi praticati all’estero.
5/12 G1000188079 | D5067185