Progetto

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

L’aliquota di conversione ha invece un effetto significativo a lungo termine, dal momento che le rendite di vecchiaia fissate al momento del pensionamento sono dovute per tutta la vita, e di conseguenza i parametri – tra cui l’interesse tecnico – sono fissi. Spetta agli istituti di previdenza garantire queste prestazioni a livello finanziario sapendo che non possono ridurle a posteriori. Per esse, l’aliquota di conversione è quindi un parametro importante. Se è troppo elevata a lungo termine o se il tasso d’interesse tecnico non può essere conseguito a lungo termine, c’è il pericolo che con il capitale di copertura delle rendite non si riescano più a versare le prestazioni e che le lacune debbano essere colmate ad esempio con prestazioni degli assicurati e dei datori di lavoro.

È importante che i beneficiari di rendite continuino ad aver fiducia nella previdenza professionale, dal momento che questo sistema è concepito in modo che essi non abbiano dubbi sul fatto che la loro rendita verrà versata integralmente. Per gli assicurati attivi, la questione dell’importo della rendita futura (o attesa) rimane invece aperta fino al pensionamento. Due fattori sono responsabili di questa incertezza: il tasso di remunerazione dell’avere di vecchiaia fino al momento del pensionamento e l’aliquota di conversione dell’avere di vecchiaia in rendita al momento del pensionamento.

Vista la variabilità dei tassi di interesse applicati all’avere di vecchiaia nella fase di costituzione del capitale, la stabilità dell’aliquota di conversione ha assunto maggiore importanza nella pianificazione della previdenza individuale. Se l’interesse tecnico fluttuasse tanto quanto il tasso di interesse minimo, l’aliquota di conversione varierebbe notevolmente, ciò che renderebbe ancora più difficile calcolare le future rendite e provocherebbe in particolare una disparità di trattamento tra le diverse classi d’età.

Queste riflessioni sono alla base della determinazione e dell’applicazione dell’aliquota minima di conversione. Qui di seguito sono illustrati i diversi parametri scelti, mentre il rapporto del gruppo di lavoro27 fornisce ulteriori dettagli.

1.3.2 Ritmo di adeguamento: inizio al 1° gennaio 2008 / 6,4 per cento al 1° gennaio 2011

Sulla base delle raccomandazioni del 27 ottobre 2005 della Commissione federale della previdenza professionale e della decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2005, l’aliquota di conversione è ridotta ulteriormente al 6,4 per cento ed è applicata più rapidamente.

Per quanto concerne il calendario, si prevede che la modifica della legge potrà entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2008. Di conseguenza, non è possibile accelerare la riduzione delle aliquote di conversione per anno di nascita e per sesso prima di allora. Fino al 31 dicembre 2007, queste aliquote saranno definite dalla disposizione transitoria in vigore (2007: uomini 7,10%, donne 7,15%). Solo dopo questa data la riduzione potrà aver luogo più velocemente, per raggiungere l’obiettivo del 6,4 per cento già il 1° gennaio 2011.

La tabella qui di seguito presenta le quattro tappe che consentono di raggiungere la nuova aliquota minima di conversione del 6,4 per cento. Si vede che la soglia del 6,8 per cento viene già superata nel 2009 e che il tempo di attuazione attualmente previsto è ridotto della metà.

27 N. 8.1.4 segg.