Progetto

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

L’età ordinaria di pensionamento considerata è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne fino al 2008, successivamente – supponendo che cambierà nella LAVS – di 65 anni a partire dal 2010 (con un salto nel 2009).

Tabella 3 : Ritmo di adeguamento U D

2005 7.15 7.20

2006 7.10 7.20

2007 7.10 7.15

2008 6.90 6.90

2009 6.75

2010 6.55 6.65

2011 6.40 6.40

Anche se non si sa ancora come evolverà l’età ordinaria di pensionamento AVS delle donne, nella modifica di legge proposta si parte dal presupposto che l’aliquota di conversione del 6,4 per cento verrà applicata contemporaneamente a uomini e donne con un’età ordinaria di pensionamento identica per la classe 1946 e quindi a partire dal 2011 (1946 + 65). Se l’età ordinaria di pensionamento delle donne rimane invece a 64 anni, questo obiettivo viene raggiunto per le donne già nel 2010 (1946 + 64).

In questo caso, la fase transitoria per le donne durerebbe un anno di meno rispetto a quella per gli uomini, con la conseguenza che l’aliquota minima di conversione per le donne risulterebbe più elevata per due anni.

Il grafico 4 consente di fare un confronto tra la variante proposta e il disciplinamento attuale.

Grafico 4: Confronto Variante proposta (VP) – disciplinamento vigente (DV)

7.20

7.10

7.00

6.90

DV uomini 6.80

VP uomini DV donne 6.70

VP donne

6.60

6.50 6.40 6.30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014