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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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(LAssV/LSA26). Conformemente alle prescrizioni dell’autorità di vigilanza, nel calcolo dell’aliquota di conversione gli assicuratori sulla vita devono tener conto di tutti i fattori che potranno incidere in futuro. Nell’applicazione della tabella di periodo – il metodo praticato in Svizzera dagli istituti di previdenza autonomi che è attualmente frequente anche nei Paesi che ricorrono al sistema di capitalizzazione – i costi dell’aumento della longevità e le spese amministrative sono invece considerati mediante un margine tra il rendimento atteso e il tasso d’interesse tecnico (in generale 0,5%).
1.2.6.2 Scelta delle basi tecniche
Le basi tecniche scelte al momento della 1a revisione LPP per fissare l’aliquota di conversione del 6,8 per cento per il 2015 risultavano da una proiezione dei dati delle casse autonome (CFA, VZ e infine anche LPP), con l’integrazione nel calcolo delle aliquote di conversione degli uomini all’età di 65 anni in ragione del 70 per cento e di quelle delle donne (sempre a 65 anni) in ragione del 30 per cento. Le rendite del coniuge che sono servite al calcolo ammontavano al 60 per cento delle rendite di vecchiaia e le rendite per gli orfani e i figli al 20 per cento. Queste basi sono state utilizzate anche per la presente revisione. Il metodo della tabella di periodo è stato quindi di principio mantenuto per determinare l’aliquota di conversione ma è accompagnato da una deduzione (rendimento atteso meno lo 0,5%) sull’interesse tecnico.
1.3 Adeguamento dell’aliquota minima di conversione
1.3.1 Osservazioni preliminari
Come abbiamo indicato nell’introduzione, il nuovo adeguamento dell’aliquota di conversione non è dovuto principalmente all’evoluzione dei dati biometrici ma all’interesse tecnico.
La 1a revisione LPP ha già tenuto conto dell’evoluzione biometrica con la riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento entro il 2015. In compenso, l’interesse tecnico del 4 per cento e il rendimento atteso del 4,5 per cento alla base di questa aliquota sono rimasti invariati.
Questo progetto ha quindi lo scopo principale di adeguare l’interesse tecnico dal momento che i rendimenti attesi non sono più gli stessi. La riduzione dell’interesse tecnico non comporta solo una revisione delle disposizioni transitorie in vigore (riduzione più rapida dell’aliquota di conversione al 6,8% prevista dalla 1a revisione LPP), ma rende necessario un’ulteriore riduzione di questa aliquota con la possibilità di un riesame legale per fare il punto della situazione.
È importante distinguere tra il tasso d’interesse minimo, che si applica al risparmio nel sistema con primato dei contributi, e l’interesse tecnico, che svolge un ruolo chiave nel calcolo dell’aliquota di conversione. La determinazione del tasso di interesse minimo è flessibile; esso viene riveduto ogni due anni dal 1° gennaio 2003 e, se del caso, adeguato. I rendimenti – che rappresentano il terzo contributo nella fase di risparmio – seguono in tal modo l’evoluzione dei mercati finanziari.
26 Legge sull’assicurazione vita (LAssV), RS 961.61, legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), RS 961.01.