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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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mento che corrisponde a una strategia di investimento che ripartisce i rischi in modo adeguato, come richiede l’articolo 50 OPP 2, in combinato disposto con l’articolo 71 LPP, e in particolare di destinare i loro fondi a diverse categorie di investimenti, regioni e settori economici.
La terza soluzione proposta dal gruppo di lavoro è la variante con tasso d’interesse a basso rischio senza margine di sicurezza né supplemento. Essa postula da un lato che non è necessario tener conto di un margine aggiuntivo se si parte da un tasso d’interesse a basso rischio, dal momento che l’esposizione al rischio è già limitata a sufficienza e, d’altro lato, che non bisogna costringere l’istituto di previdenza a optare per investimenti più volatili introducendo un supplemento di rendimento.
Le proposte del gruppo di lavoro hanno rendimenti attesi che si situano tra il 3,35 e il 4 per cento. Tenuto conto del margine necessario di 0,5 punti per compensare il calo di mortalità e le spese amministrative, si ottiene un tasso tecnico situato tra il 2,85 e il 3,5 per cento.
La riduzione prevista dell’aliquota di conversione entro il 2011 comporta, conformemente al numero 1.3.3.2, una riduzione del tasso tecnico dal 4,4 a circa il 3,35 per cento (2011 e proporzione uomini/donne di 70/30). L’interesse tecnico inerente al tasso di conversione minimo si situerà nel 2011 entro i margini proposti (2,85 - 3,5%). Conformemente alle basi utilizzate, si situerà per gli uomini vicino al limite superiore, mentre per le donne sarà del 3,1 per cento (all’età ordinaria di pensionamento), vale a dire nella metà inferiore del margine.
Se il tasso di conversione minimo del 6,4 per cento è mantenuto fino al 2015, l’interesse tecnico sul quale si fonda aumenta di nuovo al 3,5 per cento o, in altre parole, a una previsione di rendimento del 4 per cento, vale a dire il limite superiore del margine previsto dal gruppo di lavoro. Se ci si attiene alle ipotesi attuali relative a un tasso d’interesse a basso rischio del 3,6 per cento, questo equivale a un supplemento di rendimento dello 0,4 per cento. Per contro, se il tasso di conversione minimo fosse ridotto al 6,0 per cento in occasione del prossimo riesame, si raggiungerebbe il limite inferiore previsto dal gruppo di lavoro (tasso tecnico del 2,85 per cento, rispettivamente rendimento del 3,35 per cento). In questo caso e tenuto conto di ipotesi di rendimento invariate, la base sarebbe un tasso d’interesse a basso rischio con margine di sicurezza, quindi un tasso di interesse completamente sicuro. La questione della scelta tra queste due varianti, quindi della scelta del metodo utilizzato, si porrà solo nel 2009, al momento del riesame in vista della definizione delle aliquote di conversione applicabili a partire dal 2012.
1.5 Aliquota minima di conversione per le rendite di invalidità
Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LPP, la rendita di invalidità è basata sull’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita e sulla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi. Per trasformare in rendita il capitale di vecchiaia stimato, si applica un’aliquota legale del 6,8 per cento. La lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP prevede che siano applicate aliquote di conversione diverse per gli assicurati della generazione di transizione (anni di nascita dal 1940 al 1949, cfr. le disposizioni applicabili agli uomini e alle donne nell’OPP 2).