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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

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Il metodo di calcolo rimane invariato, ma l’aliquota minima di conversione è fissata questa volta al 6,4 per cento applicando le aliquote modificate alla generazione di transizione.

1.6 Nuovo esame

1.6.1 Rendiconto secondo l'attuale disciplinamento: ogni dieci anni, per la prima volta nel 2011

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Questa norma, introdotta dal Consiglio nazionale, esige un primo rapporto nel 2011. Il rapporto doveva tener conto delle nuove basi tecniche (CFA/VZ) disponibili a quel momento.

Visto che i nuovi dati saranno disponibili a intervalli più ravvicinati, non è più necessario vincolare la redazione del rapporto all'esistenza di queste nuove basi.

1.6.2 Rendiconto secondo il nuovo disciplinamento

È opportuno mantenere la disposizione legale che esige la presentazione di un rapporto entro un termine prescritto. Secondo il disciplinamento vigente, che prescrive un nuovo rapporto nel 2011, un nuovo adeguamento dell'aliquota minima di conversione nell'ambito della procedura legislativa sarebbe possibile solo nel 2013 o nel 2014.

Il termine per la presentazione del prossimo rapporto deve essere fissato in modo che il legislatore possa esaminare l'aliquota minima di conversione del 6,4 per cento prima che questo valore sia raggiunto. In tal modo, il legislatore può valutare tempestivamente se occorrono altre riduzioni. A tal fine, il Consiglio federale redige il rapporto già nel 2009 e non nel 2011.

Oltre l'evoluzione dei dati biometrici, occorre osservare in modo particolare quella dei mercati finanziari. Si tratta di esaminare se il tasso d'interesse tecnico del 3,35 per cento, rispettivamente il previsto rendimento del 3,85 per cento, che attualmente risulta ottimista, sia ancora realistico tenuto conto dell'evoluzione della situazione. Il rapporto del gruppo di lavoro dovrà essere aggiornato e messo a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento affinché possano prendere una decisione riguardo al mantenimento dell'aliquota minima di conversione del 6,4 per cento.

È sensato mantenere la possibilità di svolgere un nuovo esame entro un termine relativamente breve tanto più che il tasso d'interesse tecnico si fonda su medie storiche che non tengono sufficientemente conto dei tassi d'inflazione attualmente bassi e, a meno che non si manifesti una ripresa, dei rendimenti delle obbligazioni più che mai modesti. La congiuntura economica e il contesto finanziario non permettono di delineare una tendenza. Le fluttuazioni sono marcate e le incertezze sono grandi.

Le variabili (cfr. n. 1.1.2) dei mercati finanziari, che hanno comportato una revisione più rapida dell'aliquota minima di conversione, hanno registrato modifiche in parte sorprendenti dopo la redazione del rapporto del gruppo di lavoro (terminato nel novembre 2004). Si osservi innanzitutto che il tasso d'interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni si è ulteriormente indebolito a partire dalla fine del 2004 (2,38 %), scendendo persino al di sotto della soglia