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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

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Nel caso di una compensazione parziale della diminuzione delle rendite, i costi LPP e i costi effettivi si ridurrebbero proporzionalmente ai punti percentuali. Se ad esempio gli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 16 LPP sono aumentati di 0,4 punti percentuali invece che di 0,8, i costi si aggirerebbero sui 250-300 milioni di franchi all'anno.

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1.7.5 Valutazione finale

Non è possibile prevedere la futura evoluzione economica. Secondo il punto di vista di molti economisti è tuttavia probabile che anche in futuro (come già avvenuto a partire dal 1985) i tassi d'interesse nominali supereranno i tassi di crescita dei salari. Le ipotesi prese in considerazione concernenti i rendimenti previsti in relazione con l'aliquota minima di conversione (cfr. n 1.1.4) si basano sulle stesse considerazioni. Ciò depone a favore del fatto che il prefissato obiettivo di prestazione di 34 per cento possa essere mantenuto anche in caso di riduzione a 6,4 per cento grazie agli interessi percepiti anteriormente e senza misure d'accompagnamento.

1.8 Disbrigo degli interventi parlamentari

Il 1° ottobre 2003, il Consiglio degli Stati ha adottato il punto 1 della mozione 03.3438 presentata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS-CS). Il Consiglio nazionale ha dato seguito alla decisione della Camera alta il 6 dicembre 2004. Di conseguenza, il Consiglio federale è incaricato di proporre senza indugio all’Assemblea federale una revisione della previdenza professionale, nell’ambito della quale l'aliquota di conversione sia riesaminata in funzione dei suoi dati tecnici e adeguata, se necessario, alla situazione odierna. La mozione può essere stralciata dal ruolo.

Occorre inoltre tener conto della mozione 02.3160 «Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo» del 22 marzo 2002, della consigliera nazionale Egerszegi-Obrist, che il Consiglio nazionale ha trasformato in postulato il 21 giugno 2002. Il Consiglio federale è incaricato di elaborare il più rapidamente possibile un progetto per rilevare dati statistici che permettano di calcolare nel modo più preciso possibile l'aliquota di conversione secondo la LPP.

Dopo l'intervento parlamentare, la situazione relativa ai dati è notevolmente migliorata con la pubblicazione delle basi tecniche LPP 2000 che si fondano sulle esperienze dei maggiori istituti di previdenza di diritto privato. Il rapporto del gruppo di lavoro "Esame dell'aliquota di conversione rispetto alle basi tecniche"48 del novembre 2004 presenta le basi tecniche determinanti per fissare l'aliquota minima di conversione. Il rapporto spiega anche le diverse tavole (CFA 2000, VZ 2000, LPP 2000, KT 95), le loro differenze materiali e la frequenza della loro pubblicazione. Gli accertamenti svolti hanno confermato che occorre proseguire e intensificare gli attuali rilevamenti di dati. In futuro le relative pubblicazioni dovranno avvenire ogni cinque anni (al posto di ogni 10) e gli universi statistici devono essere estesi a effettivi di istituti di previdenza supplementari.

Anche in futuro, la verifica regolare e periodica dell'aliquota minima di conversione non deve fondarsi su una base uniforme per tutta la Svizzera. Spetta all'UFAS e all'UFAP di analizzare e coordinare in rete i dati biometrici elaborati separatamente. I

48 "Überprüfung des Umwandlungssatzes auf seine technische Grundlagen" (ted./fr.)