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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

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1.7.4 Misure d'accompagnamento: da discutere in caso di riduzioni supplementari

Come spiegato in precedenza, l'obiettivo di prestazione della generazione di entrata della previdenza professionale può essere raggiunto se si tiene conto delle eccedenze già accumulate (tassi d'interesse > crescita dei salari); di conseguenza le misure d'accompagnamento non sono necessarie.

La situazione di un venticinquenne di oggi (2005) è più difficile da valutare poiché è solo all'inizio del risparmio e non ha accumulato un bonus d'intesse. Se si fa un calcolo applicando la regola d'oro, con un'aliquota di conversione di 6,4 per cento senza misure d'accompagnamento, il tasso di rendita ammonterebbe solo al 32 per cento. Nel caso di un assicurato trentacinquenne con un bonus d'interesse di cinque anni, il tasso di rendita sarebbe del 32,2 per cento. Partendo dall'ipotesi che l'evoluzione degli interessi continui a superare quella dei salari, l'obiettivo di prestazione perseguito del 34 per cento potrebbe essere raggiunto anche con un'aliquota di conversione più bassa. Se questa evoluzione non si verifica o se si vuole rinunciare a una simile ipotesi poiché vi sono troppo incertezze, si dovrebbe procedere a una compensazione. In caso di un'ulteriore riduzione dell'aliquota minima di conversione dopo il 2011, sarà necessario ridiscutere dell'opportunità di adottare misure d'accompagnamento in base all'obiettivo di prestazione prescritto.

Qui appresso evidenziamo le modalità di una compensazione integrale e i relativi costi.

1.7.4.1 Compensazione delle perdite di prestazione (generazione ordinaria)

Secondo l'ipotesi della regola d'oro, si giungerebbe a una compensazione integrale se l'attuale tasso di rendita del 34 per cento (rapporto rendita LPP/salario coordinato) è mantenuto anche per la generazione ordinaria46. Ciò è possibile se l'avere di vecchiaia accumulato al momento dell'età ordinaria di pensionamento supera del 6,25 per cento l'importo necessario oggi. Con un avere di vecchiaia di 100 000 franchi e un'aliquota minima di conversione di 6,8 per cento, la rendita di vecchiaia ammonta a 6 800 franchi all'anno. Con un'aliquota minima di conversione di 6,4 per cento, occorre un avere di vecchia di 106 250 franchi per ottenere la stessa rendita di 6 800 franchi.

Questa costituzione dell'avere di vecchiaia può avvenire in due modi: direttamente riducendo l'importo di coordinamento rispettivamente aumentando il salario coordinato o indirettamente aumentando gli accrediti di vecchiaia legali.

In caso di compensazione mediante l'importo di coordinamento come previsto dalla 1a revisione LPP, detto importo (2005/6: 7/8 di 25 800 fr. = 22 575 fr.) dovrebbe essere ridotto a 6/8 della rendita AVS semplice massima (19 350 fr.). Aumentando il salario coordinato di 3225 franchi, si garantirebbe una compensazione integrale per il salario massimo assicurabile, con l'effetto supplementare che la riduzione delle prestazioni per i salari coordinati inferiori a 54 825 franchi (2005/6) sarebbe nuovamente più che compensata.

Si garantirebbe inoltre una compensazione integrale per la generazione ordinaria la cui entrata nel processo di risparmio è posteriore all'entrata in vigore della nuova a-

46 Inizio del processo di risparmio di 40 anni nell'anno dell'entrata in vigore