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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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dieci anni dopo l'entrata in vigore, più di un terzo delle perdite sarebbero già compensate, tanto più se il processo di riduzione non è ancora concluso.
1.7.4.3 Misure d'accompagnamento facoltative
Presupposto il rispetto dell'aliquota minima di conversione legale (art. 14 LPP e relative disposizioni transitorie) la determinazione dell'aliquota di conversione regolamentare compete agli istituti di previdenza. Per quanto la situazione finanziaria dell'istituto di previdenza lo permetta, l'organo responsabile può rinunciare a ridurre l'aliquota di conversione regolamentare o farlo parzialmente, temporaneamente o su un periodo prolungato.
È difficile compensare in modo sufficiente a breve termine la riduzione delle rendite mediante prescrizioni legali poiché le perdite effettive possono variare notevolmente a seconda dei casi. Al contrario, per quanto concerne le possibilità di compensazione forfettarie prescritte dalla legge e limitate alla generazione ordinaria, ai gruppi più piccoli d'assicurati si offrono possibilità di compensazione più flessibili e più variate.
Vanno trovate soluzioni adeguate per la generazione di transizione, preferibilmente specifiche per le casse e quindi fondate su decisioni paritetiche delle parti sociali.
A questo livello o da parte dell'imprese, si possono prevedere diversi tipi di compensazione: da un lato, mediante contributi supplementari o aumenti regolari o unici (ma sempre pianificati) degli averi di vecchiaia degli assicurati più anziani durante la fase di costituzione del capitale o, dall'altra, mediante un aumento unico del capitale di copertura al momento del versamento della prima rendita o mediante l'attribuzione mirata di mezzi liberi ai beneficiari di rendite il cui importo della rendita è calcolato utilizzando un'aliquota di conversione più bassa.
In questo contesto, occorre menzionare le prescrizioni dell'articolo 36 LPP (Adeguamento all'evoluzione dei prezzi) e dell'articolo 68a LPP (Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione), rilevando che le partecipazioni alle eccedenze assegnate agli istituti di previdenza sono a disposizione per prestazioni complementari soltanto in presenza di sufficienti riserve tecniche e riserve di fluttuazione.
1.7.4.4 Costi LPP e costi effettivi in caso di compensazione integrale
Di seguito presentiamo le ripercussioni finanziarie nel caso in cui non si rinunciasse a prendere misure di accompagnamento. Secondo l'articolo 49 capoverso 1 LPP, gli istituti di previdenza possono sfruttare liberamente il finanziamento delle prestazioni. Rimangono salve le prescrizioni sulla ripartizione dei contributi secondo l'articolo 66 capoverso 1 LPP. Per la gestione dei contributi sono importanti anche le disposizioni della legge del 17 dicembre 199347 sul libero passaggio (LFLP) e in particolare l'articolo 17 sull'importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza.
Su questa premessa, la tabella che segue indica innanzitutto i costi LPP annuali ai prezzi 2005 che sarebbero generati dall'aumento di 0,8 per cento degli accrediti di
47 RS 831.42.