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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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dati statistici sono disponibili in quantità sufficienti e non occorrono costosi rilevamenti speciali supplementari. I dati esistenti permettono al legislatore di fissare un'aliquota minima di conversione adeguata. Non appare necessario studiare un altro metodo. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.
2 Parte speciale: commento alle modifiche di legge proposte
2.1 Modifica della LPP
Articolo 13 capoverso 1
Il testo attuale della legge indica l'età che dà diritto alle prestazioni di vecchiaia. Ne consegue che per le donne l'età ordinaria della rendita LPP è ancora di 62 anni compiuti. In base alla lettera e delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione LPP), è stato deciso mediante ordinanza49 che l'età ordinaria di pensionamento delle donne nell’AVS50 vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP e questo limite è stato portato a 64 anni. La disposizione transitoria disciplina tuttavia solo il coordinamento con l'11a revisione dell'AVS. Gli adeguamenti dell'età di pensionamento derivanti da altre revisioni AVS non sono quindi contemplati.
In futuro, l'età di pensionamento LPP coordinata con l'AVS deve essere disciplinata a livello di legge in modo che non sia più necessario prevedere norme di coordinamento specifiche né adeguamenti di ordinanze. Si persegue un automatismo per fare in modo che quando le corrispondenti revisioni AVS entrano in vigore abbiano simultaneamente effetto anche nella previdenza professionale.
Non è quindi più necessario di anticipare nelle disposizioni transitorie della LPP conseguenze e date ancora incerte al momento della redazione del presente progetto, legate all'11a revisione dell'AVS poiché queste modifiche entreranno direttamente in vigore. Ciò vale anche per le future revisioni dell'AVS che concernono l'età ordinaria di pensionamento delle donne e degli uomini.
Pertanto, il rinvio alla LAVS introdotto nell'articolo 13 capoverso 1 nella sua nuova formulazione rende superflua la lettera e della disposizione transitoria summenzionata.
Articolo 14 capoversi 2 e 3
Secondo il capoverso 2, l'aliquota minima di conversione ammonta ora al 6,4 per cento invece del 6,8 per cento previsto dal diritto vigente.
Il rinvio all'età ordinaria di pensionamento chiarisce l'età di pensionamento in cui l'aliquota minima di conversione è valida. Questa disposizione funge contemporaneamente da base per gli adeguamenti dell'aliquota di conversione secondo l'articolo 13 capoverso 2 in caso di pensionamento anticipato.
Anche in questo caso si rinuncia a indicare l'età. Si garantisce così nel diritto ordinario ( dopo la scadenza del termine di transizione) e senza ricorrere a disposizioni transitorie supplementari un'aliquota di conversione uniforme per tutti gli assicurati al momento dell'età ordinaria di pensionamento, anche se come oggi tale età è diversa per donne e uomini (uomini 65 anni e donne 64 anni). Menzionando le donne e
49 Art. 62a OPP 2
50 Art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS).