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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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fosse aumentata a 65 anni51, l'aliquota applicabile agli accrediti di vecchiaia sarebbe pari al 18 per cento del salario coordinato.
Articolo 24 capoverso 2
L'aliquota minima di conversione si applica anche al calcolo della rendita di invalidità. In caso di invalidità, all'avere di vecchia si aggiungono gli accrediti di vecchiaia che sarebbe risultati sino all'età ordinaria di pensionamento, ma senza interessi. La base di calcolo è il salario coordinato dell'ultimo anno di assicurazione prima del caso di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 3 e 4 LPP). L'avere di vecchiaia così calcolato è quindi trasformato in rendita a vita mediante l'aliquota minima di conversione in vigore a quel momento (al termine del periodo d'introduzione sarà del 6,4%).
Anche in questa disposizione la menzione dell'età di 65 anni è stralciata e sostituita con l'espressione "età ordinaria di pensionamento; di conseguenza l'automatismo è esteso anche alla rendita d'invalidità. Visto che la rendita per i figli e la rendita per coniuge derivano dalla rendita di vecchiaia o d'invalidità, l'automatismo si estende anche a queste due rendite. Dal profilo della tecnica legislativa, un rinvio alle previste disposizioni transitorie non è necessario; tale rinvio è quindi stralciato.
2.2 Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie della modifica del …
La lettera a riprende invariato il disciplinamento della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 lettera a. Si garantisce in tal modo che l'aliquota minima di conversione esplichi i suoi effetti solo al momento della trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendita e che non influisca sulle rendite correnti.
Per quanto concerne il compito del Consiglio federale, la lettera b capoverso 1 riprende il testo della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 lettera b capoverso 1 integrando le seguenti modifiche: l'aliquota minima di 6,4 per cento sostituisce quella di 6,8 per cento e il numero di tappe previste per l'abbassamento di questa aliquota è ridotto da 10 (riduzione sull'arco di 10 anni, 1.1.2005-1.1.2014) a 4 tappe (riduzione sull'arco di 3 anni, 1.1.2008-1.1.2011). Con questa disposizione il processo di riduzione previsto dalla 1a revisione LPP perde la sua validità ed è sostituito dalle nuove regole di riduzione per le rendite di vecchiaia e d'invalidità. Con l'indicazione di un'aliquota di conversione analoga per le rendite di vecchiaia e d'invalidità (art. 24 cpv. 1 LPP), la delega di competenze al Consiglio federale si applica anche per le rendite d'invalidità, in modo che non occorre rinnovare il vigente capoverso 3. La possibilità di aliquote minime di conversione diverse per donne e uomini durante il periodo d'introduzione è integrata nel capoverso 1 (finora era prevista nel capoverso 2). Tale possibilità è determinata dalle diverse posizioni di partenza per donne e uomini al momento dell'entrata in vigore e anche dal previsto aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne che dovrebbe essere deciso in questo periodo.
Secondo la lettera b capoverso 2 il Consiglio federale deve sottoporre alle Camere federali il suo primo rapporto nel 2009. Si garantisce in tal modo che il legislatore disponga di uno strumento per poter verificare la sostenibilità dell'aliquota minima di conversione ancora prima che sia terminato il processo di riduzione.
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51 Cfr. 1° messaggio sull’11a revisione AVS del 21.12.2005 (nuova versione).