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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

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gli uomini, la disposizione precisa espressamente che l'aliquota minima di conversione non è sessista, ossia che sarà applicato un valore misto.

È tuttavia indispensabile prevedere disposizioni transitorie nelle quali il legislatore prescriva il termine e il numero delle tappe per introdurre una riduzione dell'aliquota minima di conversione. Durante la fase d'introduzione, e solo in questa fase, è possibile utilizzare aliquote di conversione diverse a causa della situazione attuale in materia di età ordinaria di pensionamento.

L'automatismo garantisce inoltre che le modifiche dell'età ordinaria di pensionamento dopo l'11a revisione AVS non rendano inapplicabile l'aliquota minima di conversione e quindi generare una lacuna che dovrebbe essere colmata in una procedura accelerata.

Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale sottopone ogni cinque anni, e non più ogni dieci anni, un rapporto per determinare l'aliquota di conversione negli anni successivi. Il primo rapporto deve essere stilato sufficientemente presto affinché si disponga dei risultati più recenti prima delle fine del periodo d'introduzione e, per quanto necessario e viste le incertezze attuali, si possa procedere a un nuovo adeguamento senza grandi interruzioni. Un riesame nel 2009 dovrebbe soddisfare queste esigenze e dovrebbe essere pronto secondo il ritmo previsto, ossia cinque anni dopo il rapporto di novembre 2004. L'indicazione del termine per il primo rapporto è definita nella lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie.

Lo scopo del rapporto consiste nell'evidenziare gli sviluppi più recenti concernenti le basi tecniche determinanti per il riesame dell'aliquota minima di conversione, cioè i dati biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e quelli determinati dal mercato dei capitali (aspettative di reddito). Il rapporto fornisce indicazioni che permettono di stabilire se l'obiettivo di prestazione della previdenza professionale (secondo la regola d'oro, circa 34 % del salario coordinato) e l'obiettivo comune dell'AVS e della previdenza professionale secondo l'articolo 113 Cost. (adeguata continuazione del tenore di vita abituale, che corrisponde a un tasso di sostituzione di circa 60% del salario massimo LPP costitutivo di rendita) sono raggiunti o no per la generazione ordinaria (cfr. anche art. 196 n. 11 delle disposizioni transitorie Cost.). In caso di scarti sono indicati i possibili provvedimenti.

Al riguardo occorrerà anche esaminare se è stato possibile aumentare o meno l'eccedenza accumulata dopo l'introduzione della LPP (1985). Questo bonus d'interesse, che si accumula quando il tasso d'interesse con cui è rimunerato l'avere di vecchiaia è superiore all'aumento dei salari durante lo stesso periodo, si ripercuote sulle prestazioni. Si tratta quindi di verificare se la regola d'oro è ancora una base di calcolo attuale. In effetti, è perfettamente possibile che tassi d'interesse bassi in un periodo di forte crescita dei salari generino un malus d'interesse e quindi una riduzione delle prestazioni.

Articolo 16

Anche in questo caso si tratta di evitare un automatismo che generi lacune nel disciplinamento in caso di aumento dell'età ordinaria di pensionamento nell'AVS. A tal fine l'indicazione dell'età di 65 anni è sostituita con l'espressione "età ordinaria di pensionamento". Se prossimamente l'età ordinaria di pensionamento delle donne